DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.30 Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(GU n. 72 del 27-3-2007)
 
In grassetto le modifiche introdotte dal decreto legislativo 32/2008 [decreto sicurezza Governo Prodi]
 
 

Art. 1.Finalita'

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le  modalita'  d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il  diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di  cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le  limitazioni  ai  diritti  di  cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 
 

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

      1) il coniuge;

      2)  il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione  registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

      3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

      4)  gli  ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato  membro  ospitante»:  lo  Stato  membro  nel  quale  il cittadino  dell'Unione  si  reca  al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 
 

Art. 3. Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione  che  si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello  di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2,  comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni  altro  familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito  all'articolo 2,  comma 1,  lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno  a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia  una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo  Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 
 

Art. 4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

1. Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno  Stato  membro,  ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto  di  lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per  i  soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero  interdetti  o  inabilitati,  il  diritto  di  circolazione e' esercitato  secondo  le  modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 
 

Art. 5. Diritto di ingresso

1. Ferme le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno  Stato  membro,  ma  in  possesso  di  un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati  all'obbligo  del  visto  d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto.   Il   possesso   della   carta   di   soggiorno   di  cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I  visti  di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

4. Nei  casi  in  cui  e'  esibita  la  carta  di soggiorno di cui all'articolo 10  non  sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto  del  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un  suo  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto  dei  documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire  i  documenti  necessari  ovvero  dimostra con altra idonea documentazione,  secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5 bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

 
 

Art. 6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I  cittadini  dell'Unione  hanno  il diritto di soggiornare nel territorio  nazionale  per  un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna  condizione  o  formalita',  salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i  cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite,   sono   tenuti  ai  medesimi  adempimenti  richiesti  ai cittadini italiani.

 
 

Art. 7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Il   cittadino  dell'Unione  ha  diritto  di  soggiornare  nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone  per  se'  stesso  e per i propri familiari di risorse economiche   sufficienti,   per  non  diventare  un  onere  a  carico dell'assistenza  sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per  seguirvi  come  attivita'  principale  un  corso  di  studi o di formazione  professionale  e  dispone,  per se' stesso e per i propri familiari,  di  risorse  economiche sufficienti, per non diventare un onere  a  carico  dell'assistenza  sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra  idonea  documentazione,  e  di un'assicurazione sanitaria o di altro   titolo  idoneo  che  copra  tutti  i  rischi  nel  territorio nazionale;

d) e'  familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge  un  cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non  aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono   nel  territorio  nazionale  il  cittadino  dell'Unione, purche'   questi   risponda   alle  condizioni  di  cui  al  comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego,  ovvero  ha  reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma  1,  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,  che  attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

c) e'   in   stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore  ad  un  anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi  dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui  all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  In  tale caso, l'interessato conserva  la  qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue  un  corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria,  la  conservazione  della  qualita'  di lavoratore  subordinato  presuppone  che  esista  un collegamento tra l'attivita'  professionale  precedentemente  svolta  e  il  corso  di formazione seguito.

 
 

Art. 8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli  articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica  del  luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito  l'interessato,  nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

 
 

Art. 9. Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

1. Al  cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della  popolazione  residente,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Fermo  quanto  previsto  dal  comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta   trascorsi   tre   mesi  dall'ingresso  ed  e'  rilasciata immediatamente  una  attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di  cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attivita'  lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione   e'   richiesta   ai  sensi  dell'articolo 7,  comma 1, lettera a);

b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3,  lettera b),  del testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero,  di  cui  al  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque  denominato  idoneo  a  coprire  tutti  i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'  richiesta  ai  sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione   presso   un   istituto   pubblico   o   privato riconosciuto   dalla   vigente   normativa   e   la   titolarita'  di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche  sufficienti  per  se' e per i propri familiari, secondo i criteri  di  cui  all'articolo 29,  comma 3,  lettera b),  del citato decreto  legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse  economiche sufficienti a non gravare  sul  sistema  di  assistenza  pubblica,  anche attraverso la dichiarazione  di  cui  agli  articoli 46  e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i  cittadini  italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del  cittadino  dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di  soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un  documento  di  identita'  o  il  passaporto  in  corso  di validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto;

b) un  documento  che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato   della   richiesta  d'iscrizione  anagrafica  del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le  richieste  di  iscrizioni  anagrafiche  dei  familiari  del cittadino  dell'Unione  che  non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro  sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto  legislativo  n.  286  del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

 
 

Art. 10. Carta  di  soggiorno  per  i  familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro,  di  cui  all'articolo 2,  trascorsi tre mesi dall'ingresso  nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla questura competente  per  territorio  di  residenza  la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello  stabilito  con  decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del predetto decreto,   e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto  dalla normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al  familiare  del  cittadino  dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo  il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno, e' richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di  un  documento  che  attesti  la  qualita'  di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato  della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della  fotografia  dell'interessato,  in  formato  tessera, in quattro esemplari.

4. La  carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La  carta  di  soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso  di  assenze  temporanee  del  titolare non superiori a sei mesi l'anno,  nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi  militari  ovvero  di assenze fino a dodici mesi consecutivi per  rilevanti  motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave,  studi  o  formazione  professionale  o distacco per motivi di lavoro  in  un  altro  Stato;  e'  onere  dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

6. Il  rilascio  della  carta  di  soggiorno  di cui al comma 1 e' gratuito,  salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 
 

Art. 11. Conservazione  del  diritto  di  soggiorno  dei  familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

1. Il  decesso  del  cittadino  dell'Unione  o la sua partenza dal territorio  nazionale  non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari  aventi  la  cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che  essi  abbiano  acquisito  il  diritto di soggiorno permanente ai sensi  dell'articolo 14  o  siano  in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto  di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro,  sempre  che  essi  abbiano soggiornato nel territorio nazionale  per  almeno  un  anno  prima  del  decesso  del  cittadino dell'Unione  ed  abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di  cui  all'articolo 14  o  dimostrino  di  esercitare  un'attivita' lavorativa  subordinata  od  autonoma  o  di disporre per se' e per i familiari  di  risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere per  il  sistema  di  assistenza  sociale dello Stato durante il loro soggiorno,  nonche'  di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi  nello  Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito  nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del  soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30,  comma 5,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli  o  del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito  della  cittadinanza,  se essi risiedono nello Stato e sono iscritti  in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

 
 

Art. 12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

1. Il  divorzio  e  l'annullamento  del  matrimonio  dei cittadini dell'Unione  non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro, a condizione che essi abbiano   acquisito   il  diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui all'articolo 14  o  soddisfino  personalmente  le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2.  Il  divorzio  e  l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione  non  comportano  la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  a  condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno  permanente  di  cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel  territorio  nazionale,  prima  dell'inizio  del  procedimento di divorzio o annullamento;

b) il  coniuge  non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato  risulti parte offesa in procedimento penale, in corso  o  definito  con  sentenza  di  condanna,  per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il  coniuge  non  avente  la  cittadinanza di uno Stato membro beneficia,  in  base  ad  un  accordo  tra  i  coniugi  o a decisione giudiziaria,  di  un diritto di visita al figlio minore, a condizione che  l'organo  giurisdizionale  ha  ritenuto  che  le  visite  devono obbligatoriamente  essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni   di   cui   alle   lettere a), b), c)  e d),  si  applica l'articolo 30,  comma 5,  del  citato  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

4. Nei  casi  di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito  il  diritto  di  soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14,  il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito  che  essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata  o  autonoma,  o di disporre per se' e per i familiari di risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di  assistenza  sociale  dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una  assicurazione  sanitaria  che  copra tutti i rischi nello Stato, ovvero  di  fare  parte  del  nucleo familiare, gia' costituito nello Stato,  di  una  persona  che  soddisfa  tali  condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 
 

Art. 13. Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I  cittadini  dell'Unione  ed  i loro familiari beneficiano del diritto  di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche  di  cui  all'articolo 9,  comma 3, che gli impediscono di diventare  un  onere  eccessivo  per il sistema di assistenza sociale dello  Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I  cittadini  dell'Unione  e  i  loro familiari beneficiano del diritto  di  soggiorno  di  cui  agli  articoli 7,  11  e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine  e  sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo'  essere  adottato  nei  confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano  lavoratori  subordinati  o autonomi;

b) i  cittadini  dell'Unione  siano  entrati nel territorio dello Stato  per  cercare  un  posto  di  lavoro.  In tale caso i cittadini dell'Unione  e  i  membri  della  loro  famiglia  non  possono essere allontanati  fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di  essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento   dell'attivita'   lavorativa,   di  cui  all'articolo 2, comma 1,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi  dell'articolo 4  del  medesimo  decreto legislativo n. 297 del 2002.

 
 

Art. 14. Diritto di soggiorno permanente

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa  per  cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno  permanente  non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

2. Salve  le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente  la  cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per  cinque  anni  nel  territorio  nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non  superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata  superiore  per  l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza  e  la  maternita',  malattia  grave,  studi  o formazione professionale  o  distacco  per  motivi  di  lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

4. Il  diritto  di  soggiorno  permanente  si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 
 

Art. 15. Deroghe  a  favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In  deroga  all'articolo 14  ha diritto di soggiorno permanente nello  Stato  prima  della  maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il  lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui   cessa   l'attivita',  ha  raggiunto  l'eta'  prevista  ai  fini dell'acquisizione  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a  seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel  territorio  dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici  mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.  Ove  il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge  non  riconosce  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, la condizione   relativa  all'eta'  e'  considerata  soddisfatta  quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;

b) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo che ha soggiornato in modo  continuativo  nello  Stato  per  oltre  due  anni  e  cessa  di esercitare  l'attivita'  professionale  a  causa  di una sopravvenuta incapacita'  lavorativa  permanente.  Ove  tale incapacita' sia stata causata  da  un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che  da'  all'interessato  diritto  ad  una prestazione interamente o parzialmente  a  carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo  che,  dopo  tre anni d'attivita'   e  di  soggiorno  continuativi  nello  Stato,  eserciti un'attivita'  subordinata  o  autonoma  in un altro Stato membro, pur continuando  a  risiedere  nel  territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai  fini  dell'acquisizione  dei  diritti previsti nel comma 1, lettere a)  e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello  Stato  membro  in  cui  esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal  decreto legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  o i periodi di sospensione dell'attivita'   indipendenti   dalla   volonta'  dell'interessato  e l'assenza  dal  lavoro  o  la cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La  sussistenza  delle  condizioni  relative  alla  durata  del soggiorno   e   dell'attivita'   di  cui  al  comma 1,  lettera a)  e lettera b),  non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato   o   autonomo,  che  soggiornano  con  quest'ultimo  nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il  lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se  il  lavoratore  subordinato o autonomo decede mentre era in attivita'  senza  aver  ancora  acquisito  il  diritto  di  soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il  lavoratore  nel  territorio  acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il  lavoratore  subordinato  o  autonomo,  alla  data  del suo decesso,   abbia  soggiornato  in  via  continuativa  nel  territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il  coniuge  superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.   

7. Se  non  rientrano  nelle  condizioni  previste  dal  presente articolo,    i   familiari   del   cittadino   dell'Unione   di   cui all'articolo 11,  comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le  condizioni  ivi  previste,  acquisiscono  il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

 
 

Art. 16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino  di  uno  Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi  la  sua  condizione  di titolare del diritto di soggiorno permanente.  L'attestato  e'  rilasciato  entro  trenta  giorni dalla richiesta   corredata   dalla   documentazione   atta  a  provare  le condizioni,    rispettivamente    previsti    dall'articolo    14   e dall'articolo 15.

2.  L'attestato  di  cui  al  comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione   contenuta   nel   microchip  della  carta  di  identita' elettronica  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

 
 

Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Ai   familiari   del   cittadino  comunitario  non  aventi  la cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura  competente  per territorio di residenza prima dello scadere del   periodo   di   validita'   della  Carta  di  soggiorno  di  cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni  consecutivi,  non  incidono  sulla  validita'  della  carta  di soggiorno permanente.

 
 

Art. 18. Continuita' del soggiorno

1. La  continuita'  del  soggiorno,  ai  fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e  16  possono  essere  comprovati  con  le  modalita' previste dalla legislazione vigente.

2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.

 
 

Art. 19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

1. I  cittadini  dell'Unione  e  i loro familiari hanno diritto di esercitare  qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o subordinata, escluse   le  attivita'  che  la  legge,  conformemente  ai  Trattati dell'Unione  europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte  salve  le disposizioni specifiche espressamente previste dal  Trattato  CE  e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che  risiede,  in  base al presente decreto, nel territorio nazionale gode  di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari  non  aventi  la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita'  esercitata  o  da  altre  disposizioni  di  legge, il cittadino  dell'Unione  ed  i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni   d'assistenza  sociale  durante  i  primi  tre  mesi  di soggiorno  o,  comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b),  salvo  che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto  di  soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

 
 

Art. 20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico [cancellato dal Decr. Leg. 32/2008, governo Prodi]

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumita' pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell’adottare un provvedimento di allontanamento (...), si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua eta', (...) della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo (...) l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento (...).

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7 nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se  cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione  e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni  di cui all’articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero  fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell’allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

 
 

Art. 20-bis. Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

 
 

Art.20-terAutorita' giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.

 
 

Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il  provvedimento  di  allontanamento dei cittadini degli altri Stati  membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la  loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12, ai sensi degli articoli 6, 7 e 13, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12..

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

 
 

Art. 22. Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all’articolo 20, commi 1 e 2,  e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati  anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all’autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all’autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di (...) sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l’allontanamento.

6. […]

7. […]

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L’autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.

9. […]

10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 
 

Art. 23. Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,  se piu' favorevoli,  si  applicano  ai  familiari  di  cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

 
 

Art. 24. Norma finanziaria

1. Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli 2,  3,  7, 11, 14 e 15, valutati  in  14,5  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si provvede  a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  degli  oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini    dell'adozione    dei    provvedimenti   correttivi   di   cui all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo  comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente  periodo,  sono  tempestivamente  trasmesse  alle  Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 25. Norme finali e abrogazioni

1. Le  amministrazioni  competenti  provvederanno,  senza  nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono o restano   abrogati   il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

3. Il  comma 4  dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.