S. O. Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 S. G.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999

 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(in grassetto le modifiche riportate dal DPR 334/04)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le osservazioni della Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Accertamento della condizione di reciprocità)

1. Ai fini  dell'accertamento  della  condizione  di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di seguito  denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a  richiesta,  comunica  ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi  che  ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti  in  questione  da  parte  dei  cittadini  italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

Art. 2

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo   46   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli  stati,  fatti,  e  qualita'  personali  diversi da quelli indicati  nel  comma  1,  sono  documentati  mediante  certificati  o attestazioni   rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero,  legalizzati  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari  italiane  e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui   l'autorita'   consolare   italiana   attesta   la   conformita' all'originale.  Sono  fatte  salve  le diverse disposizioni contenute nelle    convenzioni   internazionali   in   vigore   per   l'Italia. L'interessato  deve  essere  informato  che  la  produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina  gli  effetti  di  cui  all'articolo 4,  comma 2, del testo unico.»;

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non  possono  essere  documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati  da  competenti  autorita'  straniere,  in  ragione  della mancanza   di   una   autorita'   riconosciuta   o   della   presunta inaffidabilita'  dei  documenti,  rilasciati  dall'autorita'  locale, rilevata  anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi  della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono al rilascio di certificazioni,  ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.».

 

Art. 3

(Comunicazioni allo straniero)

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3.  Il  provvedimento  che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,  il  provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno,   quello  di  rifiuto  della  conversione  del  titolo  di soggiorno,  la  revoca  od  il  rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati   allo  straniero  mediante  consegna  a  mani  proprie  o notificazione   del  provvedimento  scritto  e  motivato,  contenente l'indicazione  delle  eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con  modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del contenuto dell'atto.  Se  lo  straniero  non  comprende  la lingua italiana, il provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una  sintesi  del  suo contenuto,   anche   mediante   appositi  formulari  sufficientemente dettagliati,  nella  lingua  a  lui  comprensibile  o, se cio' non e' possibile  per  indisponibilita'  di personale idoneo alla traduzione del  provvedimento  in  tale  lingua,  in  una  delle lingue inglese, francese    o    spagnola,    secondo    la    preferenza    indicata dall'interessato.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne suissistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

Art. 4

(Comunicazioni all'autorità consolare)

1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:

a.    l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;

b.     le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

c.     l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

d.    il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche. di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

CAPO II

INGRESSO E SOGGIORNO

Art. 5

(Rilascio dei visti di ingresso)

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La  tipologia  dei  visti  corrispondente ai diversi motivi di ingresso,  nonche'  i  requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun  tipo  di  visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero  degli  affari  esteri,  adottate  con decreto del Ministro degli  affari  esteri,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della giustizia, della salute, dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle attivita' produttive   e   per  gli  affari  regionali  e  sono  periodicamente aggiornate  anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Fermo  restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il  rilascio  del  visto,  lo  straniero  deve  indicare  le  proprie generalita'  complete  e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli   estremi   del  passaporto  o  di  altro  documento  di  viaggio riconosciuto  equivalente,  il  luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del soggiorno;

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

a.    la finalità dei viaggio;

b.     l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c.     la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata  del  viaggio  e  del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;

c-bis.  il  nullaosta  di  approvazione del progetto da parte del Comitato  per  i  minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello  della  questura  per  i  componenti  del nucleo familiare che ospita   il  minore,  con  allegata  la  lista  dei  minori  e  degli accompagnatori,  per  il  rilascio  del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;

d.    le condizioni di alloggio.

7. [soppresso]

8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto  dal  testo  unico e dal presente regolamento..

8-bis.  Contestualmente  al  rilascio  del  visto  d'ingresso,  la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una  comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile,  in  inglese,  francese,  spagnolo  o  arabo, secondo le preferenze  manifestate  dall'interessato,  che  illustri i diritti e doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in Italia,  di  cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia.

 

Art. 6

(Visti per ricongiungimento familiare)

1.  La  richiesta  di  nullaosta  al  ricongiungimento familiare,  per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico,  va  presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo, competente per il luogo  di  dimora  del  richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:

a)     copia  della  carta  di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;

b)     documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

c)      documentazione  attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma  dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine,   l'interessato   deve   produrre  l'attestazione  dell'ufficio comunale  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui al predetto articolo   del   testo  unico  ovvero  il  certificato  di  idoneita' igienico-sanitaria  rilasciato  dall'Azienda  unita' sanitaria locale competente per territorio;

d)     documentazione  attestante  i rapporti di parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;

e)     documentazione  attestante  l'invalidita'  totale  o  i  gravi motivi  di  salute  previsti  dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis),  del  testo  unico,  rilasciata, a spese del richiedente, dal medico  nominato  con  decreto  della  rappresentanza  diplomatica  o consolare;

f)       f)  documentazione  concernente la condizione economica nel Paese di  provenienza  dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere  b-bis)  e  c)  del  testo  unico,  prodotta dalle locali autorita'  o  da  soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri locali.

2.  L'autorita'  consolare  italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e  f),  salvo  che  gli  accordi  internazionali vigenti per l'Italia prevedano  diversamente,  nonche'  alla  sua  validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

3.  Per  i  visti  relativi  ai familiari al seguito, si applica la medesima  procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e  2.  Ai  fini  della  richiesta  del  nullaosta  lo  straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.

4.  Lo  Sportello  unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia  della  domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della  sigla  dell'addetto  alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonche'  i  dati  anagrafici  dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione  verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione,  secondo  le modalita' determinate con il decreto del Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico   per   l'immigrazione  rilascia,  anche  attraverso  procedure telematiche,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione,  il nullaosta ovvero   il   provvedimento   di   diniego,   dandone   comunicazione all'autorita'  consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

5.  Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero,  se  sono  trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda  di  nullaosta,  ricevuta  copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di  ingresso  entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di  visto,  dandone  comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

 

Art.  6-bis 

(Diniego  del  visto  d`ingresso). –

 

1. Qualora non sussistano  i  requisiti  previsti  nel  testo  unico  e nel presente regolamento,   l'autorita'  diplomatica  o  consolare  comunica  allo straniero,  con  provvedimento  scritto,  il  diniego  del  visto  di ingresso,  contenente  l'indicazione  delle  modalita'  di  eventuale impugnazione.  Il  visto di ingresso e' negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo  unico.  Se  lo  straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una traduzione del suo contenuto  nella  lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese,   spagnolo  o  arabo,  secondo  le  preferenze  manifestate dall'interessato.  Il  provvedimento  di  diniego  e' motivato, salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2,  del  testo  unico.  Il provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.

 

Art. 7

(Ingresso nel territorio dello Stato)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.

4. Nelle circostanze di cui al comma 3 il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontira sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388.

 

Art. 8

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno, o della carta di soggiorno,  in corso di validità.

3.  Lo  straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu'  di  sessanta  giorni  e  che  ne  abbia  chiesto il rinnovo nel rispetto  dei  termini,  per  rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto   a   munirsi   di   visto  di  reingresso,  rilasciato  dalla rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di provenienza,  previa  esibizione  del  documento scaduto. Il predetto termine  di  sessanta  giorni  non  si  applica  nei  confronti dello straniero   che  si  e'  allontanato  dal  territorio  nazionale  per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di  sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei  suoi  parenti  di    grado  o  del  coniuge, fermo restando il possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rinnovo  del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

5. [soppresso]

 

Art.  8-bis (Contratto  di soggiorno per lavoro subordinato).

 

1.Il  datore  di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore  straniero,  deve  indicare con un'apposita dichiarazione, inserita  nella  richiesta  di  assunzione  del lavoratore straniero, nonche'   nella   proposta   di   contratto   di   soggiorno  di  cui all'articolo 30-bis,  comma  2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio  fornito  di  requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria,  o  che  rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve  impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. La  documentazione  necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno,  di  cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.

 

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno)

1. La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro il termine  previsto  dal testo unico, al questore della provincia nella quale  lo  straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in  caso  di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1,   ed   in   caso  d'ingresso  per  lavoro  subordinato,  ai  sensi dell'articolo  36,  comma  1,  mediante  scheda  conforme  al modello predisposto  dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro  esemplari:  uno  da  apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre  sul  permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio  e  il  quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo  49  del  testo unico. In luogo della fotografia in piu' esemplari,  allo straniero puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita    apparecchiatura    per   il   trattamento   automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio..

1-bis.  Le  modalita'  di  richiesta  del  permesso  di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del  Ministro  dell'interno  di  attuazione  del  regolamento (CE) n.1030/2002  del  Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico.

1-ter.  In  caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello  unico  che,  a  seguito  di  verifica del visto rilasciato dall'autorita'  consolare  e  dei  dati  anagrafici  dello straniero, consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice fiscale e fa sottoscrivere  il  modulo  precompilato  di richiesta del permesso di soggiorno,  i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  tramite procedura  telematica.  Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici  fiscali  non  consegnati  nel  termine  di  diciotto mesi dal rilascio  del  nullaosta,  ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale  comunicazione  del  dato  relativo  al domicilio fiscale dello  straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2;

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

a.    le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

b.     il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;

c.     il motivo del soggiorno.

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

a.    il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degii interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;

b.    la  documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere. quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

a.    l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto,

b.    la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

c.     la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

5. Gli  stranieri  autorizzati  al  lavoro  stagionale  ai  sensi dell'articolo  24  del  testo  unico  per  un periodo non superiore a trenta  giorni  sono  esonerati  dall'obbligo  di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.

 

Art. 10

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3 del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

1-bis.  In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta  giorni,  gli  stranieri  appartenenti  a  Paesi  in regime di esenzione  di  visto  turistico  possono  richiedere  il  permesso di soggiorno  al  momento  dell'ingresso  nel  territorio nazionale alla frontiera,  attraverso  la  compilazione  e  la  sottoscrizione di un apposito  modulo.  La  ricevuta  rilasciata  dall'ufficio  di polizia equivale  a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale.  Le  modalita'  e  le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.

3-bis.  Per  soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi  di  minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere  umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali,  per  i  quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato  per  i  minori  stranieri,  la richiesta di soggiorno per i minori  puo'  essere  presentata  dal legale rappresentante dell'ente proponente   alla   questura   competente   mediante  esibizione  del passaporto degli interessati.

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

Art. 11

(Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

a.    per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo;

b.    per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

c.     per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata dei procedimento di concessione o di riconoscimento.

c-bis)  per  motivi  di  giustizia,  su  richiesta  dell'Autorita' giudiziaria,  per  la  durata  massima di tre mesi prorogabili per lo stesso  periodo,  nei  casi  in  cui  la presenza dello straniero sul territorio  nazionale  sia indispensabile in relazione a procedimenti penali  in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di   procedura   penale,  nonche'  per  taluno  dei  delitti  di  cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6  e  19,  comma  1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali  per  il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione  dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della  richiesta  relativi  ad oggettive e gravi situazioni personali che  non  consentono  l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater)  per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies)  per  cure mediche a favore del genitore di minore che si  trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si  trovino  nelle  condizioni  di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter,  del  testo  unico,  previo  parere  del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;

1-bis.  Allo  straniero,  entrato  in  Italia  per prestare lavoro stagionale,  che  si  trova  nelle  condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno triennale,  con  l'indicazione  del  periodo di validita' per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo  straniero  non  si  presenta  all'ufficio di frontiera esterna al termine  della  validita'  annuale  e  alla  data  prevista dal visto d'ingresso  per  il  rientro  nel  territorio  nazionale.  Tale visto d'ingresso  e' concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.»;

2.  Il  permesso  di  soggiorno  e'  rilasciato  in conformita' al Regolamento  (CE)  n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di istituzione  di  un  modello  uniforme  per  i  permessi di soggiorno rilasciati  a  cittadini  di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice  fiscale.  Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui  all'articolo  17,  rilasciati  in  formato  elettronico, possono altresi'   contenere   i   soli  dati  biometrici  individuati  dalla normativa.  A  tale  fine,  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono determinate  le  modalita'  di  comunicazione, in via telematica, dei dati  per  l'attribuzione  allo  straniero  del  codice fiscale e per l'utilizzazione   dello   stesso  codice  come  identificativo  dello straniero,  anche  ai  fini  degli  archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del permesso di soggiorno.

2-bis.  La  questura,  sulla  base  degli accertamenti effettuati, procede  al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di   ricongiungimento   familiare,   dandone  comunicazione,  tramite procedura   telematica,   allo  Sportello  unico  che  provvede  alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.

3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Art. 12

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine. non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione dei predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11 del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

2-bis.  Il  rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'  subordinato  alla  sussistenza  di  un contratto di soggiorno per lavoro,  nonche'  alla  consegna  di autocertificazione del datore di lavoro  attestante  la  sussistenza  di  un  alloggio del lavoratore, fornito  dei  parametri  richiamati  dall'articolo  5-bis,  comma  1, lettera a), del testo unico.».

3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del testo unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitaria nazionale.

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

Art. 14.

Conversione del permesso di soggiorno

 

1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  motivi  di lavoro subordinato  o  di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato  anche  per  le altre attivita' consentite allo straniero, anche  senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In particolare:

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale   consente   l'esercizio   di   lavoro   autonomo,  previa acquisizione  del  titolo  abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto  e  sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  dell'attivita' lavorativa  in  forma  autonoma,  nonche'  l'esercizio  di  attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;

b) il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per  lavoro  autonomo consente  l'esercizio  di  lavoro  subordinato,  per  il  periodo  di validita'  dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il  permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso  al  seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione  minore  nei  confronti  dei minori che si trovino nelle condizioni  di  cui  all'articolo  32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico  e  per  i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere  favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) il  permesso  di  soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo  e per motivi di famiglia puo' essere convertito in permesso di  soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2.  L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio  o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a),  e  la  Direzione  provinciale  del lavoro, nei casi previsti dal comma  1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza,  i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.

4.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi di studio o formazione consente,  per  il  periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita'  lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali,  anche  cumulabili  per  cinquantadue  settimane,  fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

5.  Fermi  restando  i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del  testo  unico,  le  quote  d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo  3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di  soggiorno  per  motivi  di  studio  o  formazione,  convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente  soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli stranieri che  hanno  conseguito  in  Italia  il  diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

6.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito   dagli   accordi internazionali  o  dalle  condizioni  per  le  quali  lo straniero e' ammesso  a  frequentare  corsi  di  studio  in Italia, il permesso di soggiorno  per  motivi  di studio puo' essere convertito, prima della scadenza,  in  permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula  del  contratto  di  soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori   adempimenti   previsti  dall'articolo  39,  comma  9.  La disposizione  si  applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi  di  formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

Art. 15

(Iscrizioni anagrafiche)

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, come modificato dal presente regolamento.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale  di  anagrafe  la  dichiarazione di dimora abituale nel comune,  entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata   dal   permesso   medesimo   e,   comunque,  non  decadono dall'iscrizione  nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli  stranieri  muniti  di  carta  di  soggiorno,  il  rinnovo  della dichiarazione  di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.  L'ufficiale  di  anagrafe aggiornera'   la   scheda   anagrafica   dello   straniero,   dandone comunicazione al questore.".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità, di comunicazione anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.

2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede questi deve indicare:

a.    le proprie generalità complete;

b.    il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

c.     il luogo di residenza;

d.    le  fonti  di  reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento    pensionistico    per    invalidita',    specificandone l'ammontare.;

3. La domanda deve essere corredata da:

a.    copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;

b.    copia  della  dichiarazione  dei  redditi  o  del  modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti  un  reddito  non  inferiore  all'importo  annuo dell'assegno sociale;

c.     certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimento penali in corso;

d.    fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del  testo  unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo  9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del  medesimo  testo  unico,  le  indicazioni  di cui al comma 2 e la documentazione  di  cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed  i  figli  minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia  richiesta  la  carta  di  soggiorno,  e  deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo  stato  di  coniuge  o  di  figlio  minore.  A tale fine, i certificati  rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione   in  lingua  italiana  dei  documenti  e'  conforme  agli originali,  o  sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali  vigenti  per  l'Italia  prevedano  diversamente. Tale documentazione  non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso   sul   territorio  nazionale  con  visto  di  ingresso  per ricongiungimento familiare;

b) la  disponibilita'  di  un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma  3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre  l'attestazione  dell'ufficio  comunale circa la sussistenza dei  requisiti  di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il    certificato    di   idoneita'   igienico-sanitaria   rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;

c) il  reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  lettera  b),  del  testo unico, tenuto conto di quello deifamiliari e conviventi non a carico..

5. Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata [...] delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

Art. 17

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

2. [...] La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

 

CAPO III

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

Art. 18

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

1.  La sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del   testo  unico,  presentato  dallo  straniero  ad  una  autorita' diplomatica  o  consolare  italiana, viene autenticata dai funzionari delle   rappresentanze   diplomatiche  o  consolari,  che  provvedono all'inoltro  all'ufficio  del  giudice di pace del luogo in cui siede l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.»..

2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

Art. 19

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

1-bis.  Decorso  il  termine  di cui al comma 1, lo straniero deve produrre  idonea  documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello  Stato  presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di  appartenenza  o  di  stabile  residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.

 

Art.  19-bis

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi). 

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia,  di  cui  all'articolo  13,  comma 13,  del  testo  unico, e' presentata   dal  cittadino  straniero  espulso  alla  rappresentanza diplomatica  italiana  dello  Stato  di  appartenenza  o  di  stabile residenza,   che  provvede  all'inoltro  della  stessa  al  Ministero dell'interno,  previa verifica dell'identita' e autentica della firma del  richiedente  nonche' acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

2.  La  rappresentanza  diplomatica  italiana competente provvede a notificare    all'interessato    il   provvedimento   del   Ministero dell'interno.

 

Art. 20

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Il   provvedimento  con  il  quale  il  questore  dispone  il trattenimento   dello   straniero  presso  il  centro  di  permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, in relazione alla disponibilita' dei  posti,  ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e' comunicato all'interessato  con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento..

2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

5-bis.  Gli  avvisi  di  cui  al  comma  2 sono altresi' dati allo straniero  destinatario  del  provvedimento  di  accompagnamento alla frontiera,   in   relazione   all'udienza   di   convalida   prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico.

 

Art. 21

(Modalità dei trattenimento)

 

1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.

3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

Art. 22

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal Ministro dell'interno anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l’assistenza, compresa quella igienico - sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

 

 

Art. 23

(Attività di prima assistenza e soccorso)

 

1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico – sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

Art. 24

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo unico sono istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse Finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo unico e dalla legge di bilancio.

2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituti a norma dell'articolo 40 del testo unico.

 

 

Art. 25

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura dei trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

2. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle, risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

a.    esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);

b.    esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26.

c.     Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;

d.    verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

Art. 26

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

a.    l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del testo unico.

b.     La rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3 lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;

c.     la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

a.    comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

b.    effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

c.     presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

d.    rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

e.    comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

Art. 27

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:

a.    dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

b.     dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso dei quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:

a.    il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;

b.    il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;

c.     l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

d.    l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

3. Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

3-bis.  Il  permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del  testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro,  secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo  unico,  per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate  in  misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

3-ter.  Il  permesso  di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico  contiene,  quale  motivazione,  la  sola  dicitura «per motivi umanitari»  ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione  da  altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione  dei  motivi  del  rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

Art. 28

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a)       per  minore  eta',  salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i  minori  stranieri,  il  permesso  di  soggiorno per minore eta' e' rilasciato  a  seguito  della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido  per  tutto  il  periodo  necessario  per l'espletamento delle indagini  sui  familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a-bis)  per  integrazione  sociale  e  civile  del  minore, di cui all'articolo  11, 

comma 1,  lettera  c-sexies),  previo  parere del Comitato per i minori stranieri;».

b)       per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

c)        per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo,19. comma 2, lettera d) del testo unico;

d)       per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.

 

CAPO V

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

Art. 29

(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)

1. I  decreti  che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri  nel  territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche  in  base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21,  comma  4-ter,  del  testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere stagionale, e per il lavoro  autonomo.  Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della  salute,  connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario,  di  cui  all'articolo  6-ter  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

Art.  30 

(Sportello  unico  per l'immigrazione)

 

1. Lo Sportello unico  per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico,  diretto  da  un  dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente  della  Direzione  provinciale  del  lavoro, e' composto da almeno  un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo,  da  almeno  uno  della  Direzione  provinciale  del lavoro, designato  dal  dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno  uno  appartenente  ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal  questore.  Lo  Sportello  unico viene costituito con decreto del prefetto,  che  puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo   unico,   sono   disciplinate,   mediante  apposite  norme  di attuazione,  forme  di  raccordo  tra lo Sportello unico e gli uffici regionali  e  provinciali  per  l'organizzazione  e l'esercizio delle funzioni   amministrative  in  materia  di  lavoro,  attribuite  allo sportello  medesimo  dagli  articoli 22,  24  e  27 del testo unico e dall'articolo  40  del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

2.  Lo  Sportello  si  avvale  anche del sistema informativo di cui all'articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio   2004,   n.   242,   nonche'  di  procedure  e  tecnologie informatiche,  in  modo  da  assicurare  certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

Art.  30-bis 

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri).

 

1. Il datore  di  lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,  presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta  al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa,  tra  quello  della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove  avra'  luogo  la  prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici   o   ottici.  Essa  deve  contenere  i  seguenti  elementi essenziali:

a)   complete  generalita'  del  datore  di  lavoro, del titolare o legale  rappresentante  dell'impresa,  la  ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

b)   nel  caso di richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore  straniero  che  si  intende  assumere  comprensive  della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c)    il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi   vigenti  e  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro applicabili,   riportato   anche   sulla  proposta  di  contratto  di soggiorno;

d)   l'impegno  di  cui  all'articolo  8-bis,  comma  1,  che  deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e)   l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a)   autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio,  industria  ed  artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e' richiesta;

b)   autocertificazione  della  posizione  previdenziale  e fiscale atta  a  comprovare,  secondo  la  tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c)    la  proposta  di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo  parziale  e  non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro  domestico,  una  retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto  per  l'assegno  sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa  a  disposizione  dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile  una  somma  massima  pari  ad  un  terzo del suo importo, la decurtazione  deve  essere  espressamente  prevista nella proposta di contratto  di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo  alla  decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali  il  corrispondente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro fissa  il  trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

5.  Il  datore  di lavoro specifica nella domanda se e' interessato alla  trasmissione  del nullaosta, di cui all'articolo 31, comma 4, e della  proposta  di  contratto,  di  cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

6.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2 e 3 e' presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

7.  Lo  Sportello  unico  competente  al  rilascio del nullaosta al lavoro   e'  quello  del  luogo  in  cui  verra'  svolta  l'attivita' lavorativa.  Nel  caso  in  cui  la  richiesta di nullaosta sia stata presentata  allo  Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale  dell'impresa,  lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello  unico  competente,  ove  diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

8.   Lo   Sportello  unico,  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 30-quinquies,   procede   alla   verifica  della  regolarita',  della completezza e dell'idoneita' della documentazione presentata ai sensi del  comma  1,  nonche'  acquisisce  dalla  Direzione provinciale del lavoro,  anche  in  via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni  del  contratto  collettivo  di  lavoro applicabile alla fattispecie  e  la  congruita' del numero delle richieste presentate, per  il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla  sua  capacita' economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione  agli  impegni  retributivi  ed assicurativi previsti dalla normativa  vigente  e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria  applicabili.  La disposizione relativa alla verifica della congruita'  in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non  si  applica  al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che  ne  limitano  l'autosufficienza,  il  quale  intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

9.  Nei  casi  di  irregolarita'  sanabile o di incompletezza della documentazione,  lo  Sportello  unico  invita  il  datore di lavoro a procedere    alla    regolarizzazione   ed   all'integrazione   della documentazione.   In   tale   ipotesi,   i   termini  previsti  dagli articoli 22,  comma  5,  e  24,  comma  2,  del  testo  unico, per la concessione  del  nullaosta  al  lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione   al   lavoro  stagionale  decorrono  dalla  data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

Art.  30-ter

(Modulistica).

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la   tipologia   della  modulistica,  anche  informatizzata,  per  la documentazione,  le  istanze  e  le  dichiarazioni  previste  per  le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali.

 

 

Art. 30-quater

(Archivio informatizzato dello Sportello unico)

 

1. I   soggetti   che  trasmettono  i  dati  da  acquisire  nel  sistema informatizzato  in  materia  di immigrazione, di cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni  e le province per il tramite del responsabile del Centro per l'impiego,  i  Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero  degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.  Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le   caratteristiche   e  le  ulteriori  informazioni  da  registrare nell'archivio  informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto   del  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Presidenza  del Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

4.  Le  regole  tecniche  di  funzionamento  attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento  dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a quelle contenute   nel  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e successive  modificazioni,  e  nei relativi regolamenti d'attuazione, sono  disciplinate con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per l'innovazione  e  le  tecnologie  ed il Garante per la protezione dei dati personali.

5.  L'individuazione  dei soggetti autorizzati alla consultazione e le   modalita'   tecniche   e   procedurali   per   la  consultazione dell'archivio  di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati  e  dei  documenti  all'archivio  medesimo  sono regolate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo  che,  secondo  le  concrete possibilita' tecniche, le procedure possano  svolgersi  su  supporto  cartaceo  e  informatico, anche con differenziazioni territoriali.

6.   La   documentazione   originaria   rimane  in  custodia  delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

Art.  30-quinquies 

(Verifica  delle  disponibilita'  di offerta di lavoro  presso  i  centri  per l'impiego)

 

1. Le richieste di lavoro subordinato,  sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via  telematica,  dallo  Sportello  unico  per 1'immigrazione, per il tramite  del  sistema informativo, al Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente,  ad  eccezione  delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

2.  Il  Centro  per  l'impiego, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione  della  richiesta,  provvede,  per  il  tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore  di  lavoro  i  dati  delle  dichiarazioni  di  disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste  di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

3.  Qualora  il  centro  per  1'impiego, entro il termine di cui al comma  2,  comunichi  allo  Sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita'  di  lavoratori  residenti sul territorio italiano, la richiesta  di  nullaosta  relativa  al  lavoratore  straniero  rimane sospesa  sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione  delle  predette  offerte,  allo  Sportello  unico e, per conoscenza,  al  Centro  per  l'impiego,  che  intende  confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

 

Art.  30-sexies

(Rinuncia all'assunzione)

 

1. Il datore di lavoro, entro  4 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma  2,  se  non  sono  pervenute  dichiarazioni  di disponibilita' all'impiego  da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti   in  Italia,  comunica  allo  Sportello  unico  e,  per conoscenza,  al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

Art.  31

(Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso)

 

1. In  presenza  di  certificazione  negativa  pervenuta  dal Centro per l'impiego  competente od in caso di espressa conferma della richiesta di  nullaosta  da  parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni  senza  alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico  richiede  al  questore  della  stessa  sede, tramite procedura telematica,  la  verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel  territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2.  Il  questore esprime parere contrario al rilascio del nullaosta qualora  il  datore  di  lavoro  a domicilio o titolare di un'impresa individuale  ovvero,  negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti  dell'organo  di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei  reati  previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,  salvo  che  i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento   che   esclude   il   reato   o   la   responsabilita' dell'interessato,   ovvero  risulti  sia  stata  applicata  nei  loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3.  Lo  Sportello  unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro,   tramite   procedura  telematica,  la  verifica  dei  limiti numerici,  quantitativi  e  qualitativi,  determinati  a  norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

4.  In  assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede  alla  convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta,  la  cui  validita' e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

5.   Lo  Sportello  unico,  accertati  i  dati  identificativi  del lavoratore  straniero  e  acquisito  il parere del questore, verifica l'esistenza  del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le  modalita' determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal  datore  di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, trasmette  la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi  compreso  il  codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici  consolari.  Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per  via  telematica,  lo  Sportello unico si avvale del collegamento previsto  con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

7.   Il   datore   di   lavoro   informa  il  lavoratore  straniero dell'avvenuto  rilascio  del  nullaosta,  al  fine di consentirgli di richiedere  il  visto  d'ingresso  alla  rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita' del nullaosta.

8.  La  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  alla  quale sia pervenuta   la  documentazione  di  cui  al  comma 6,  comunica  allo straniero  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  per  lavoro  e rilascia,  previa  verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto  d'ingresso,  comprensivo  del  codice fiscale, entro 30 giorni dalla  data di richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione,  per  via  telematica,  al  Ministero dell'interno, al Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali,  all'INPS  ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo  Sportello  unico,  entro  8  giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35

 

Art. 32

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

2.  Ciascuna  lista  consta  di  un  elenco dei nominativi e delle schede  di  iscrizione  che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere,  su  modello  definito  con  decreto  del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con il Ministro  degli  affari  esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto  concerne  la  fattispecie  di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a)   Paese d'origine;

b)   numero progressivo di presentazione della domanda;

c)    complete generalita';

d)   tipo  del  rapporto  di  lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

e)   capacita'  professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

f)     conoscenza  della  lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

g)   eventuali  propensioni  lavorative  o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;

h)   l'eventuale  diritto  di priorita' per i lavoratori stagionali che  si  trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del  testo  unico,  attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

3.  Le  liste  di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per   il   tramite  della  rappresentanza  diplomatico-consolare,  al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale  della  rispondenza  ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni  dalla  data  di  ricevimento,  alla  loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

 

 

Art. 32-bis

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

1. Presso ogni  rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei lavoratori  di origine italiana, di cui all'articolo 21, comma 1, del testo  unico,  compilato  ed aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo  32,  commi  1  e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma  2,  contiene,  per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

2.  Agli  iscritti  alla  lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.

3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali  del lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli  affari  esteri  trasmette  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali i predetti elenchi

 

Art. 33

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le  richieste  di  nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto  di  lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti  nelle  liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31

2-bis. Nell'ipotesi  di  richieste  numeriche, oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura  telematica,  dalle  Direzioni  provinciali  del  lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

 

 

Art.  34  (Titoli di prelazione)

 

1. Con decreti del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di intesa con la Conferenza    Stato-Regioni,    sono    fissate   le   modalita'   di predisposizione  e  di  svolgimento  dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23,  comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione.  I  programmi  sono presentati al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che,  sentito  il  Ministero  degli affari esteri,  procede  all'istruttoria  e, congiuntamente con il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede alla relativa  valutazione  e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai  programmi  validati  dalle  regioni  e  che siano coerenti con il fabbisogno  da  queste  formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.

2.  I  lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza  con  certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito  dei  predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3.  Le  liste  di  cui  al  comma 2, distinte per Paesi di origine, constano  di  un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le  complete  generalita',  la  qualifica  professionale, il grado di conoscenza  della  lingua  italiana,  il  tipo  di rapporto di lavoro preferito,  stagionale,  a tempo determinato o indeterminato, nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il  sistema,  informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure  nei  casi  in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con  la  richiesta  nominativa  di  nullaosta di cui all'articolo 22, comma  2, del testo unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e'  rilasciato  senza  il  preventivo  espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico.

5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorita', rispetto  ai  cittadini  del  loro  stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione  nelle  liste,  ai  fini  della  chiamata  numerica di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico.

6.  Nel  caso  di  richieste  numeriche  di  nullaosta  per  lavoro stagionale,  tale  diritto di priorita' opera esclusivamente rispetto ai   lavoratori   che   non  si  trovano  nella  condizione  prevista dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.

7.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo  3,  comma 4, del testo unico, e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai  sensi  dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino  residui  nell'utilizzo  della quota riservata, trascorsi nove  mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, la stessa rientra nella disponibilita' della quota di lavoro subordinato.

8.  Entro  i  limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali provvedera' alla ripartizione  della  relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria  delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione  lavorativa  dei  cittadini extracomunitari, individuate nei  programmi  di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

9.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo' prevedere  che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste  di  lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.

10.  Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi  stranieri,  inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  di  cui all'articolo  3,  comma  4,  del  testo  unico, una quota stabilita a livello nazionale

 

 

 

Art.   35  

(Stipula   del   contratto  di  soggiorno  per  lavoro

subordinato).

 

1.  Entro  8  giorni  dall'ingresso  nel territorio nazionale,  il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente   che,   a   seguito  di  verifica  del  visto  rilasciato dall'autorita'   consolare  e  dei  dati  anagrafici  del  lavoratore straniero,   consegna  il  certificato  di  attribuzione  del  codice fiscale.  Nello  stesso  termine,  il  lavoratore  straniero,  previa esibizione   di   un   titolo   idoneo   a   comprovare   l'effettiva disponibilita'   dell'alloggio,  della  richiesta  di  certificazione d'idoneita'  alloggiativa,  nonche' della dichiarazione di impegno al pagamento  delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera  b),  del  testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per  lavoro,  senza  apporre  modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa dallo Sportello  unico,  ove  possibile,  in  via telematica, al Centro per l'impiego,  all'autorita'  consolare competente, nonche' al datore di lavoro.

3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali  non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta,  ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le modalita' determinate   con   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui all'articolo  11,  comma  2,  con la contestuale indicazione del dato

relativo al domicilio fiscale dello straniero.

 

 

Art.  36 

(Rilascio  del  permesso  di soggiorno per lavoro).

 

1. All'atto  della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere  al  lavoratore  straniero  il  modulo  precompilato di richiesta   del   permesso   di   soggiorno,   i   cui   dati   sono, contestualmente,  inoltrati  alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

2.  Lo Sportello provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data  della  convocazione  stabilita  dalla  questura  per  i rilievi fotodattiloscopici,  previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

 

 

Art.  36-bis 

(Variazioni  del  rapporto  di  lavoro).

 

1.  Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto   dall'articolo   37,  deve  essere  sottoscritto  un  nuovo contratto  di  soggiorno  per  lavoro,  anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.

2.  Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5  giorni  dall'evento,  la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo 37,  nonche' il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

 

 

Art.   37  

(Iscrizione   nelle  liste  o  nell'elenco  anagrafico finalizzata  al  collocamento  del  lavoratore  licenziato, dimesso o invalido).

 

1.  Quando  il  lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello  unico  e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla  data  di  licenziamento.  Il  Centro per l'impiego procede, in presenza  delle  condizioni  richieste  dalla  rispettiva  disciplina generale,  all'iscrizione  dello  straniero nelle liste di mobilita', anche  ai fini della corresponsione della indennita' di mobilita' ove spettante,  nei  limiti del periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un  periodo  non  inferiore  a  sei  mesi.  Qualora  il licenziamento collettivo  non  dia luogo all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2.

2.  Quando  il  licenziamento  e'  disposto  a norma delle leggi in vigore   per   il   licenziamento  individuale,  ovvero  in  caso  di dimissioni,  il  datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo  Sportello  unico  e  al  Centro  per  l'impiego  competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per  avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dal  decreto  legislativo  19 dicembre  2002,  n.  297,  che  attesti l'attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta, nonche' l'immediata disponibilita'  allo svolgimento di attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

3.  Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco   anagrafico,  di  cui  all'articolo 4  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento   della   posizione  del  lavoratore  qualora  gia' inserito.  Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo  di  residua validita' del permesso di soggiorno e, comunque, ad  esclusione  del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

4.  Il  Centro  per  l'impiego  notifica, anche per via telematica, entro  10  giorni,  allo  Sportello  unico  la  data di effettuazione dell'inserimento   nelle  liste  di  cui  al  comma  1  ovvero  della registrazione    dell'immediata    disponibilita'    del   lavoratore nell'elenco  anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi', le generalita'  del  lavoratore  straniero  e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

5.  Quando,  a  norma  delle  disposizioni  del  testo  unico e del presente  articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio  dello  Stato  offre  il  termine  fissato dal permesso di soggiorno,   la   questura   rinnova  il  permesso  medesimo,  previa documentata  domanda  dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione  nelle  liste  di  cui  al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento,  anche  per  via telematica, dell'inserimento dello straniero  nelle  liste  di  cui  al  comma  1  o della registrazione nell'elenco   di  cui  al  comma  2.  Si  osservano  le  disposizioni dell'articolo 36-bis.

6.  Allo  scadere  del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero  deve  lasciare  il  territorio  dello Stato, salvo risulti titolare  di  un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto  al  permesso  di  soggiorno  ad  altro  titolo,  secondo  la normativa vigente.

7.  Nel  caso  di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro  o  per  un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato   invalido   civile,   l'iscrizione  delle  liste  di  cui all'articolo   8   della   legge   12 marzo  1999,  n.  68,  equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

 

 

Art. 38

(Accesso al lavoro stagionale)

1. Il  nullaosta  al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento  di  gruppi  di  lavori  di  piu'  breve  periodo da svolgere  presso  diversi datori di lavoro, ha validita' da 20 giorni ad  un  massimo  di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del   contratto  di  soggiorno.  Il  nullaosta  e'  rilasciato  dallo Sportello  unico,  per  la  durata corrispondente a quella del lavoro stagionale  richiesto,  non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle  richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita' definite  dagli  articoli 30-bis  e  31,  commi 1, limitatamente alla parte  in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5,  6  e  7,  e  nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori  stranieri,  di  cui  all'articolo  24, comma 4, del testo unico;

1-bis.  In  caso  di  richiesta  numerica,  redatta secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  30-bis,  lo Sportello unico procede all'immediata  comunicazione  della stessa, anche per via telematica, al  Centro  per  l'impiego  competente  che, nel termine di 5 giorni, verifica   l'eventuale   disponibilita'   di   lavoratori  nazionali, comunitari  o  extracomunitari  regolarmente  iscritti nelle liste di collocamento  o,  comunque,  censiti  come  disoccupati  in  cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies.  I termini ivi previsti sono ridotti della meta'.

1-ter.  In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per  l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o, comunque,  nel  caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte  del  Centro  per  l'impiego,  lo Sportello unico da' ulteriore corso alla procedura.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello Unico si confotma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. [soppresso]

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

Art.  38-bis

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale).

 

1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  testo unico, puo' richiedere il rilascio  del  nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore.  Lo  Sportello  unico,  accertati  i  requisiti di cui al medesimo  articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui all'articolo 38.

2.  Il  nullaosta  triennale  e'  rilasciato  con l'indicazione del periodo  di validita', secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di  ingresso  per  le  annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita'   consolare,   previa  esibizione  della  proposta  di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato   dal   datore  di  lavoro,  che  provvede,  altresi',  a trasmetterne  copia  allo  Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla  data  di  ingresso  nel  territorio  nazionale,  il lavoratore straniero  si  reca  presso  lo  Sportello unico per sottoscrivere il contratto   di   soggiorno   per   lavoro,  secondo  le  disposizioni dell'articolo 35.

4.  Il  rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di  determinazione  dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

Art.  39. 

(Disposizioni  relative  al  lavoro  autonomo).

 

1. Lo straniero  che  intende  svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto  il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in   apposito  registro  o  albo,  ovvero  la  presentazione  di  una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto  a  richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite  proprio  procuratore,  la  dichiarazione  che non sussistono motivi  ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque  denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il  rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita'  professionali  o  tecniche,  il  Ministero delle attivita' produttive  o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono,  nei  limiti  delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.

2.  La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni  e  i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo  abilitativo  o  autorizzatorio  richiesto, salvo, nei casi di conversione  di  cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3.  Anche  per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero  e'  tenuto ad acquisire  presso  la  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente  per  il  luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma   deve   essere   svolta,  o  presso  il  competente  ordine professionale,    l'attestazione   dei   parametri   di   riferimento riguardanti  la  disponibilita'  delle risorse finanziarie occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'.  Tali  parametri  si  fondano sulla disponibilita'  in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

4.  La  dichiarazione  di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma  3  sono  rilasciate,  ove richieste, a stranieri che intendano operare   come   soci   prestatori  d'opera  presso  societa',  anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

5.  La  dichiarazione  di  cui al comma 2, unitamente a copia della domanda  e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione  della  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore,   alla   questura   territorialmente   competente,   per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui  al  comma  2  entro  20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica  che  non  sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi  all'ingresso  e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi  di  lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

7.  La  dichiarazione,  l'attestazione,  ed  il nullaosta di cui ai commi  2,  3  e  5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  competente  per  il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei   requisiti   richiesti   sulla  base  della  normativa  e  della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel   rilasciare   il   visto,  ne  da'  comunicazione  al  Ministero dell'interno,  all'INPS  e  all'INAIL  e  consegna  allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

9.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi  di  studio  o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione  del  permesso  di  soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine,  lo  Sportello  unico,  su  richiesta  dell'interessato, previa verifica  della  disponibilita'  delle  quote  d'ingresso  per lavoro autonomo,  determinate  a  norma  dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo  unico,  sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo  per  la  richiesta  di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro  autonomo,  i  cui  dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura  competente,  tramite  procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

 

Art.  40. 

(Casi  particolari  di  ingresso  per  lavoro).

 

1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e  2,  del  testo  unico,  quando  richiesto,  e'  rilasciato,  fatta eccezione  per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1  del  medesimo  articolo,  senza  il  preventivo espletamento degli adempimenti  previsti  dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano  le modalita' previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle  ulteriori  previste  dal  presente  articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

2.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge  o  di  regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore a  quello  del  rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due  anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non  puo'  superare  lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro  a  tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro  viene  concesso  a  tempo  indeterminato.  La  validita'  del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

3.  Salvo  quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il  nullaosta  al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del  visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta  al  lavoro  deve  essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1,  limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4.  Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5,  comma  3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto  d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al  presente  articolo  sono  rilasciati  per  il  tempo indicato nel nullaosta  al  lavoro  o,  se  questo  non e' richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.

5.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del  testo  unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al  personale  in  possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato  all'azienda distaccataria,  qualificano l'attivita' come altamente specialistica, occupati  da  almeno  sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della  data  del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti  dall'Accordo  GATS,  ratificato e reso esecutivo in Italia con  la  legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di  durata  legata  all'effettiva  esigenza  dell'azienda, definita e predeterminata  nel  tempo,  non  puo' superare, incluse le eventuali proroghe,  la  durata  complessiva  di  cinque  anni.  Al termine del trasferimento   temporaneo   e'   possibile   l'assunzione   a  tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

6.  Per  il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c),  del  testo  unico,  il  nullaosta  al lavoro e' subordinato alla richiesta  di assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita' o  dell'istituto  di  istruzione  superiore  e di ricerca, pubblici o privati,   che   attesti  il  possesso  dei  requisiti  professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita'.

7.  Per  il  personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del  testo  unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato,    corredandola   del   contratto   relativo   alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro  in  caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche'  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o   interprete,   specifici  per  le  lingue  richieste,  rilasciati, rispettivamente,  da  una  scuola  statale o da ente pubblico o altro istituto  paritario,  secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio,  debitamente  vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo  straniero  al  rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8.  Per  i  lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del  testo  unico,  deve  essere  acquisito  il  contratto  di lavoro autenticato   dalla   rappresentanza   diplomatica  o  consolare.  Il nullaosta   al  lavoro  non  puo'  essere  rilasciato  a  favore  dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9.  La  lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo unico, si riferisce  agli  stranieri  che,  per  finalita'  formativa,  debbono svolgere in unita' produttive del nostro Paese:

a)   attivita'  nell'ambito  di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

b)   attivita'  di  addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento  temporaneo  o  di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

10.  Per  le  attivita'  di  cui alla lettera a) del comma 9 non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio  o  formazione  viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui  all'articolo  2,  comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  25 marzo  1998,  n.  142,  nei limiti del contingente  annuo  determinato  ai  sensi  del comma 6 dell'articolo 44-bis.  Alla  richiesta  deve  essere  unito  il progetto formativo, redatto  ai  sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno  1997,  n.  196, vistato dalla regione. Per le attivita' di cui  al  comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo  Sportello  unico,  su  richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgera' l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla richiesta  deve  essere  allegato  un  progetto formativo, contenente anche  indicazione  della  durata dell'addestramento, approvato dalla regione.

11.  Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da organizzazione   o   impresa,  italiana  o  straniera,  operante  nel territorio  italiano,  con  proprie sedi, rappresentanze o filiali, e puo'   riguardare,   soltanto,   prestazioni  qualificate  di  lavoro subordinato,  intendendo  per  tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel  contesto  complessivo  dell'opera  o del servizio stesso, per un numero  limitato  di  lavoratori.  L'impresa estera deve garantire lo stesso   trattamento  minimo  retributivo  del  contratto  collettivo nazionale  di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche'  il  versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.

12.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del  testo  unico,  dipendenti  da  societa'  straniere  appaltatrici dell'armatore  chiamati  all'imbarco su navi italiane da crociera per lo  svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge   5 dicembre   1986,   n.   856,  si  osservano  le  specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione   al   lavoro.  I  relativi  visti  d'ingresso  sono rilasciati   dalle  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  entro termini  abbreviati  e  con  procedure  semplificate  definite con le istruzioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  3.  Essi  consentono la permanenza  a  bordo  della  nave anche quando la stessa naviga nelle acque  territoriali  o  staziona  in  un  porto nazionale. In caso di sbarco,  si  osservano  le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

13.  Nell'ambito  di  quanto  previsto  all'articolo  27,  comma 1, lettera  i),  del  testo  unico,  e' previsto l'impiego in Italia, di gruppi  di  lavoratori  alle  dipendenze,  con  regolare contratto di lavoro,  di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per  la  prestazione  di  servizi  oggetto  di  contratti  di appalto stipulati  con  persone  fisiche  o  giuridiche, italiane o straniere residenti  in  Italia  ed  ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro  da  richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il  permesso  di  soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario  alla  realizzazione  dell'opera  o  alla  prestazione del servizio,  previa  comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi  provinciali  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente   piu'   rappresentative  nel  settore  interessato.

L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio  italiano  lo  stesso  trattamento  minimo retributivo del contratto  collettivo  nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani   o   comunitari,   nonche'  il  versamento  dei  contributi previdenziali ed assistenziali.

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1,  lettere l), m), n) e o), del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo   del  codice  fiscale,  e'  rilasciato  dalla  Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di  Roma  e  dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello  spettacolo  per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto   per   consentire   la   chiusura   dello   spettacolo   ed esclusivamente  per  la  prosecuzione  del  rapporto di lavoro con il medesimo  datore  di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede  legale  l'impresa,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di soggiorno per lavoro.

15.  I  visti  d'ingresso  per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a  90  giorni,  sono  rilasciati  al  di  fuori  delle  quote  di cui all'articolo  3,  comma  4,  del  testo unico, con il vincolo che gli artisti  interessati non possano svolgere attivita' per un produttore o  committente  di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.

16.  Per  gli  sportivi  stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e' sostituito  dalla  dichiarazione  nominativa  di assenso del Comitato olimpico  nazionale  italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla  richiesta,  a titolo professionistico o dilettantistico, della societa'   destinataria  delle  prestazioni  sportive,  osservate  le disposizioni  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91. La dichiarazione nominativa  di  assenso  e'  richiesta  anche  quando  si  tratti  di prestazione  di  lavoro  autonomo.  In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione  nominativa  d'assenso  e'  comunicata,  anche  per via telematica,  allo  Sportello  unico  della  provincia  ove ha sede la societa'  destinataria  delle  prestazioni  sportive,  ai  fini della stipula  del  contratto  di  soggiorno  per  lavoro. La dichiarazione nominativa  di  assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma  possono  essere  rinnovati  anche  al  fine  di  consentire il trasferimento   degli   sportivi   stranieri  tra  societa'  sportive nell'ambito della medesima federazione.

17.  Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono  considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui   all'articolo   3,   comma   4,   del   testo   unico.  Al  fine dell'applicazione  dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote    d'ingresso   stabilite   per   gli   sportivi   stranieri ricomprendono  le  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive   federali   e  non  si  applicano  agli  allenatori  ed  ai preparatori  atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato  per  motivi  di lavoro o per motivi familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

18.  Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI  riguardi  un  cittadino  extracomunitario  minore, la richiesta della     predetta     dichiarazione     deve     essere    corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto  1999,  n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione   sportiva   nazionale  di  appartenenza  della  societa' destinataria della prestazione sportiva.

19.  Per  i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del   testo   unico,   e  per  quelli  occupati  alle  dipendenze  di rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  o  di  enti  di  diritto internazionale  aventi  sede in Italia, il nullaosta al lavoro non e' richiesto.

20.  Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del  testo  unico,  il nullaosta al lavoro e' rilasciato nell'ambito, anche  numerico,  degli  accordi  internazionali  in  vigore,  per un periodo  non  superiore  ad  un anno, salvo diversa indicazione degli accordi  medesimi.  Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori  di  programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, il  nullaosta  al  lavoro non puo' avere durata superiore a tre mesi. Nel  caso  di  stranieri  che  giungono  in  Italia  con un visto per vacanze-lavoro,  nel  quadro  di accordi internazionali in vigore per l'Italia,  il  nullaosta  al  lavoro  puo'  essere  rilasciato  dallo Sportello  unico  successivamente  all'ingresso  dello  straniero nel territorio  dello  Stato,  a  richiesta  del datore di lavoro, per un periodo  complessivo  non  superiore a sei mesi e per non piu' di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

21.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  27,  comma 1, lettera r-bis),  del  testo  unico,  riguardano esclusivamente gli infermieri dotati  dello  specifico  titolo  riconosciuto  dal  Ministero  della salute.  Le  strutture  sanitarie,  sia  pubbliche  che private, sono legittimate   all'assunzione   degli   infermieri,   anche   a  tempo indeterminato,  tramite  specifica  procedura.  Le societa' di lavoro interinale  possono  richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata.  Le  cooperative sono legittimate  alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano  direttamente  l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

22.  Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)  e  d),  del  testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare  prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per  lavoro  autonomo  sono  al  di  fuori  delle quote stabilite con decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma 4, del testo unico. In tali casi,    lo   schema   di   contratto   d'opera   professionale   e', preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo  di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente,  il  programma negoziale non configura un rapporto di lavoro  subordinato,  rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione,  da  accludere alla relativa richiesta, e' necessaria ai   fini  della  concessione  del  visto  per  lavoro  autonomo,  in applicazione della presente disposizione.

23.  Il  nullaosta  al  lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente  articolo  possono  essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo  27,  comma  1, lettera n), del testo unico, in costanza dello  stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa  presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante  il  regolare  assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, il nullaosta non puo' essere  utilizzato  per  un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui  all'articolo  27,  comma  1,  lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la  qualifica  di  assunzione  coincida  con  quella per cui e' stato rilasciato  l'originario  nullaosta.  Si applicano nei loro confronti l'articolo  22,  comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del  presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del  presente  articolo  non  possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5

 

 

 

Art. 41

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

1. Gli  uffici  della pubblica amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio  o  abilitativo  per lo svolgimento di un attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo straniero la  dichiarazione  di  disponibilita'  alla  ricerca  di un'attivita' lavorativa,  ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e  successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio  anagrafico  dei  lavoratori  extracomunitari costituito presso  l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,  per  le annotazioni  di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato  nel  documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base  dei  provvedimenti  di  rilascio  o  rinnovo  dei  permessi  di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche  previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle  del  datore  di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 42

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata dei permesso di soggiorno.

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

Art. 43

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del, testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.

8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina dei territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

Art. 44

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei  relativi  oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui   all'articolo   5,   comma  3,  alla  competente  rappresentanza diplomatica  o  consolare  ed  il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a)   dichiarazione  della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la  durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista,  osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b)   attestazione  dell'avvenuto  deposito  di  una  somma a titolo cauzionale   sulla  base  del  costo  presumibile  delle  prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra'   corrispondere   al   30  per  cento  del  costo  complessivo presumibile  delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla struttura prescelta;

c)    documentazione  comprovante  la  disponibilita'  in  Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di  quelle  di  vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

d)    certificazione   sanitaria,   attestante   la   patologia  del richiedente  nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati  personali.  La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

 

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

Art.  44-bis 

(Visti  di  ingresso  per motivi di studio, borse di studio  e  ricerca).

 

1.  E'  consentito  l'ingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire  corsi  universitari, con le modalita' definite dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.

2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per motivi  di  studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli  affari  esteri,  di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

a) maggiori  di  eta',  che  intendano seguire corsi superiori di studio  o  d'istruzione  tecnico-professionale,  a  tempo  pieno e di durata  determinata,  verificata  la coerenza dei corsi da seguire in Italia   con  la  formazione  acquisita  nel  Paese  di  provenienza, accertate   le   disponibilita'  economiche  di  cui  all'articolo 5, comma 6,  nonche'  la  validita'  dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

b) minori  di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori  o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di  studio  presso  istituti  e scuole secondarie nazionali statali o paritarie  o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di  scambi  e  di  iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari  esteri,  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di  fuori  di  tali  fattispecie,  l'ingresso  dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza dei  requisiti  di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza di  misure  di  adeguata  tutela  del  minore  e  la  rispondenza del programma  scolastico  da  seguire  in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

3.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  ai  cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  da  Governi  stranieri,  da fondazioni ed istituzioni culturali italiane  di  chiara  fama  ovvero  da organizzazioni internazionali, secondo  le  modalita'  stabilite  dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

4.  E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai cittadini  stranieri  che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per   motivi  di  preminente  interesse  della  Repubblica  italiana, intendano  svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura o  di  ricerca  avanzata,  che  non  rientrino  tra  quelle  previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto è  accordato  al  coniuge  e  ai  figli minori al seguito, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.

5.  Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del  visto  di  studio  che  intende  frequentare corsi di formazione professionali  organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le  norme  attuative  dell'articolo  142,  comma  1,  lettera d), del decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,  finalizzati  al riconoscimento  di  una  qualifica  o,  comunque, alla certificazione delle  competenze  acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del  contingente  annuale  determinato  con  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  cui al comma 6. La presente disposizione  si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).

6.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e degli affari esteri, sentita  la  Conferenza  permanente  Stato-regioni  di cui al decreto legislatvo  28 agosto  l997,  n.  28l, e successive modificazioni, da emanarsi  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno, e' determinato il contingente  annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui  al  comma  5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima  applicazione  della  presente  disposizione, le rappresentanze diplomatiche  e  consolari,  nelle  more  dell'emanazione del decreto annuale  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui  al  comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma.  Il  numero  di  tali  visti  viene  portato in detrazione dal contingente  annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita' successive,  si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti rilasciabili  anteriormente  alla  data  di pubblicazione del decreto annuale  di  programmazione  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno di ciascun  anno,  non  puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo  semestre  dell'anno  precedente. Nel caso che la pubblicazione del  decreto  di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel  secondo  semestre  di  ciascun  anno,  puo'  provvedere,  in via transitoria,  con  proprio  decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 

Art. 45

(Iscrizione scolastica)

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a.    dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b.    dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c.     del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d.    del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

 

Art. 46

(Accesso degli stranieri alle università)

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

5.  Gli  studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli  studenti  italiani,  ai servizi e agli interventi per il diritto allo  studio  di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi  non  destinati  alla generalita' degli studenti, quali le borse  di  studio,  i  prestiti  d'onore  ed  i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 4 della stessa  legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito  dei  richiedenti,  in  aggiunta  a  quella  delle  condizioni economiche  degli  stessi  e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi  previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e  patrimoniale  degli  studenti  stranieri  e'  valutata  secondo le modalita'  e  le  relative  tabelle  previste  dal citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e certificata con appositi documentazione  rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi  sono  stati  prodotti  e  tradotta  in lingua italiana dalle autorita'  diplomatiche  italiane  competenti  per  territorio.  Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari  estere  in  Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta'  a  rilasciare  la  certificazione attestata dalla locale ambasciata   italiana   e   legalizzata  dalle  prefetture  -  Uffici territoriali  del  Governo  ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Le regioni possono  consentire  l'accesso  gratuito  al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

 

Art. 47

(Abilitazione all'esercizio della professione)

1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini.

 

Art. 48

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

Art. 49

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

1. I cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

1-bis. Il  riconoscimento  del titolo puo' essere richiesto anche dagli  stranieri  non  soggiornanti  in  Italia.  Le  amministrazioni interessate,  ricevuta  la  domanda,  provvedono  a  quanto  di  loro competenza.  L'ingresso  in  Italia  per  lavoro,  sia  autonomo  che subordinato,  nel  campo  delle  professioni  sanitarie e', comunque, condizionato  al  riconoscimento  del titolo di studio effettuato dal Ministero competente;

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui  al  comma  2,  per  l'applicazione delle misure compensative, il Ministro  competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite  le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n.  319  del  1994,  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  che il riconoscimento   sia   subordinato   ad   una   misura  compensativa, consistente  nel  superamento  di  una  prova  attitudinale  o  di un tirocinio  di  adattamento.  Con il medesimo decreto sono definite le modalita'  di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere  acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome;

3-bis.  Nel  caso  in  cui  il  riconoscimento  e'  subordinato al superamento  di  una  misura  compensativa ed il richiedente si trova all'estero,  viene  rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo    necessario    all'espletamento   della   suddetta   misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

Art. 50

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.

5. [soppresso]

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.

8.  La  dichiarazione  di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline  sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti  esami  di  diploma,  di laurea o di abilitazione, con dispensa  totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio  delle  relative  professioni. A tale fine, deve essere acquisito  il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo  non  consente  l'iscrizione  agli albi professionali o agli elenchi  speciali  per  l'esercizio  delle  relative  professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.»;

8-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio del decreto di riconoscimento,  il  professionista  deve iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini  o  in  collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

 

Art. 51

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 52

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)

1.  Presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito  il  registro  delle associazioni, degli enti e degli altri organismi  privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati,  previste  dal  testo  unico. Il registro e' diviso in due sezioni:

a)   nella  prima  sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi  privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;

b)    nella  seconda  sezione  sono  iscritti  associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza  e  protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali, per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

Art. 53

(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

a.    forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale  (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b.    obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

c.     sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

d.    esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta dei rappresentante legale, con una domanda corredata da:

a.    copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b.    dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;

c.     copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;

d.    eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

e.    ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;

f.      dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante, e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. Nell'ambito del registro di cui alle articolo 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentino un curriculum attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione dalla quale risultino:

a.    la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie.

b.    La disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività.

c.     I rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.

d.    La descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate, prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi.

e.    L'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative. L'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli ordini di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione dei registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

Art. 54

(Iscrizione nel Registro)

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

Art. 55

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che, assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali, assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

Art. 56

(Organismo nazionale di coordinamento).

1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.

2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.

3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari dei C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

Art. 57

(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi composti:

a.    dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

b.    dal Presidente della provincia;

c.     da un rappresentante della regione;

d.    dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

e.    dal Presidente della camera di commercio, industria. artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

f.      da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g.    da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

h.    da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

Art. 58

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

a.    una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinazione dall'afflusso di immigrati;

b.    una quota pari al 20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

2. Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l’accesso ai fondi comunitari.

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

a.    della presenza degli immigrati sul territorio;

b.    della composizione demografica della popolazione immigrata e dei rapporto tra immigrati e popolazione locale;

c.     delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio - economica delle aree di riferimento.

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:

a.    favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

b.    promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

c.     prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

d.    tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

e.    consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto. sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio - economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e dell'articolo 60, comma 4.

 

Art. 59

(Attività delle regioni e delle province autonome)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto Sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del Finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi Finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente regolamento.

 

Art. 60

(Attività delle Amministrazioni statali)

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione dei Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

Art. 61

(Disposizione transitoria)

1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore dei presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

Art.  61-bis 

(Sistemi  informativi).

 

1.  Per l'attuazione dei procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche  si  avvalgono  degli  archivi  automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e l'interconnessione  tra  le  pubbliche  amministrazioni,  nonche' dei sistemi  informativi  e  delle  procedure  telematiche  indicate  nel presente   regolamento.   Le  modalita  tecniche  e  procedurali  per l'accesso  e  la  trasmissione  di  dati  e  documenti  tra i sistemi informativi  delle  amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti   previsti   nel  regolamento  di  attuazione,  di  cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2.  Per  le  procedure  di  ingresso,  soggiorno  ed uscita e per i collegamenti  informativi  con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di   soggiorno   previsto   dal  regolamento  di  attuazione  di  cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 189 del 2002.

3.  I  criteri e le modalita' di funzionamento dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1999

Ciampi

Presidente del Consiglio dei Ministri: D'Alema

Ministro per la funzione pubblica: Piazza

Ministro per gli affari regionali: Belillo

Ministro per la solidarietà sociale: Turco

Ministro per le pari opportunità: Balbo

Ministro degli affari esteri: Dini

Ministro dell'interno: Russo Jervolino

Ministro di grazia e giustizia: Diliberto

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Amato

Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer

Ministro dei trasporti e della navigazione: Treu

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani

Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Salvi

Ministro della sanità: Bindi

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Zecchino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell'art. 29, del comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.


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