S. O. Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 S. G.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999
Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(in grassetto le modifiche riportate
dal DPR 334/04)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non e' richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche' per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli
stati, fatti, e
qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai
sensi dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle
autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui
l'autorita'
consolare
italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute
nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la
produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla
legge italiana e determina gli effetti di
cui all'articolo 4, comma 2, del testo
unico.»;
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al
comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in
ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare
Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle
verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati.».
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona e' irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto
di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno,
quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la
revoca od il
rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione,
effettuata con modalita' tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se
lo straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento deve essere accompagnato da
una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a
lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione
del provvedimento in
tale lingua, in
una delle lingue inglese,
francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne suissistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
a. l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b. le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c. l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d. il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche. di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La
tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di
ingresso, nonche' i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di
visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e
delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle attivita'
produttive e per gli
affari regionali e
sono periodicamente
aggiornate anche in esecuzione
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Fermo restando
quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo
straniero deve indicare le
proprie generalita'
complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto o
di altro documento di
viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la
durata del soggiorno;
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a. la finalità dei viaggio;
b. l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c. la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del viaggio e
del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo unico;
c-bis. il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;
d. le condizioni di alloggio.
7. [soppresso]
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento..
8-bis.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o
consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, secondo le preferenze
manifestate
dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed
al soggiorno in Italia,
di cui all'articolo 2 del
testo unico, nonche' l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge
alle competenti autorita' dopo il suo ingresso in Italia.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
1. La richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare,
per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va
presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di
dimora del richiedente. La domanda dell'interessato
deve essere corredata dalla:
a) copia
della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno
avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo
unico;
b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito
di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c) documentazione
attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tale fine,
l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di
cui al predetto articolo
del testo unico ovvero il
certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per
territorio;
d) documentazione
attestante i rapporti di
parentela, la minore eta' e lo stato di famiglia;
e) documentazione
attestante
l'invalidita' totale o
i gravi motivi di
salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e
b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f)
f)
documentazione concernente
la condizione economica nel Paese di
provenienza dei familiari a
carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e
c) del testo unico, prodotta dalle locali autorita' o
da soggetti privati,
valutata dall'autorita' consolare alla luce dei parametri
locali.
2.
L'autorita' consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia
prevedano diversamente, nonche' alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare.
3. Per i
visti relativi ai familiari al seguito, si applica la
medesima procedura prevista dai
commi 1, lettere b), c), d), e) e f) e
2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo
straniero puo' avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione,
sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo
unico, nonche' i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
l'immigrazione verifica l'esistenza
del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto
del Ministro dell'interno, di cui
all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorita' consolare, avvalendosi anche del
collegamento previsto con
l'archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero
degli affari esteri.
5. Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.
Art. 6-bis
(Diniego del visto d`ingresso). –
1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorita' diplomatica o
consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il
diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalita' di
eventuale impugnazione.
Il visto di ingresso e'
negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo
unico. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da
una traduzione del suo contenuto
nella lingua a lui
comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, secondo le
preferenze manifestate
dall'interessato. Il provvedimento di
diniego e' motivato, salvo
quanto previsto dall'articolo 4,
comma 2, del testo unico. Il provvedimento e' consegnato a mani
proprie dell'interessato.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3 il controllo di frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontira sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388.
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno, o della carta di soggiorno, in corso di validità.
3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno
e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e
che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e'
tenuto a munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto
termine di sessanta giorni non si
applica nei confronti dello straniero che si
e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e
si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero,
dei suoi parenti di
I° grado o
del coniuge, fermo restando
il possesso dei requisiti previsti per il
rinnovo del permesso di
soggiorno.
4. Lo straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. [soppresso]
Art. 8-bis
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato).
1.Il datore di lavoro, al momento della richiesta di
assunzione di un lavoratore
straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione,
inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore
straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di
cui all'articolo 30-bis,
comma 2, lettera d), e comma
3, lettera c), un alloggio
fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita'
igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo
unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La
documentazione
necessaria per il rilascio
del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della
sottoscrizione del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35,
comma 1.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro
il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero
allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui
all'articolo 6, comma 1,
ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai
sensi dell'articolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta
dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari: uno da
apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da
conservare agli atti d'ufficio
e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo
49 del testo unico. In luogo della fotografia
in piu' esemplari, allo straniero
puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in
dotazione all'ufficio..
1-bis. Le modalita' di
richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste
dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di
attuazione del regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui
all'articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a
seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorita' consolare e
dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il
modulo precompilato di richiesta del permesso di
soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il
rilascio del permesso di
soggiorno, tramite
procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli
articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici
fiscali non consegnati nel termine di
diciotto mesi dal rilascio
del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con
la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita'
determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11,
comma 2;
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a. le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b. il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c. il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a. il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degii interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b.
la
documentazione, attestante la disponibilita' dei mezzi per il ritorno nel
Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di
famiglia e di lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere. quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a. l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto,
b. la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c. la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli
stranieri autorizzati al
lavoro stagionale ai
sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del
medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3 del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di
soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a
Paesi in regime di
esenzione di visto turistico possono richiedere il
permesso di soggiorno
al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla
frontiera, attraverso la
compilazione e la
sottoscrizione di un apposito
modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalita' e le procedure di attuazione del presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.».
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a
novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti
di accoglienza a carattere
umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i
quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i
minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i
minori puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente
proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli
interessati.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a. per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo;
b. per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c. per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata dei procedimento di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di
giustizia, su richiesta dell'Autorita' giudiziaria, per la
durata massima di tre mesi
prorogabili per lo stesso
periodo, nei casi in cui
la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a
procedimenti penali in corso per
uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di
cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75;
c-ter) per motivi umanitari, nei
casi di cui agli articoli 5, comma 6
e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero acquisizione
dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni
personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal
territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di
minore che si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.»;
1-bis. Allo straniero, entrato in
Italia per prestare lavoro
stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del testo unico, e'
rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validita' per ciascun anno.
Il suddetto permesso di soggiorno e' immediatamente revocato se lo straniero non si
presenta all'ufficio di
frontiera esterna al termine
della validita' annuale e
alla data prevista dal visto d'ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta,
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.»;
2. Il permesso di
soggiorno e' rilasciato in conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione
del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in
formato elettronico, possono
altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A
tale fine, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinate le
modalita' di comunicazione, in via telematica, dei
dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai
fini degli archivi anagrafici dei lavoratori
extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le
modalita' di consegna del permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati,
procede al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di
ricongiungimento
familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per
la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui
all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine. non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione dei predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11 del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro e'
subordinato alla sussistenza di
un contratto di soggiorno per lavoro, nonche' alla consegna di autocertificazione del datore di
lavoro attestante la
sussistenza di un
alloggio del lavoratore, fornito
dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo
unico.».
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del testo unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitaria nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo e per motivi familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite allo
straniero, anche senza conversione
o rettifica del documento, per il periodo di validita' dello stesso. In
particolare:
a) il permesso di soggiorno
rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio
eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa in
forma autonoma, nonche' l'esercizio di
attivita' lavorativa in qualita' di socio lavoratore di
cooperative;
b) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di
lavoro subordinato, per il
periodo di validita' dello stesso, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del
lavoro;
c) il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare o per ingresso
al seguito del lavoratore,
per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico e per i quali il Comitato per i minori
stranieri ha espresso parere
favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro
autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere
convertito in permesso di soggiorno
per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
c-quater).
2. L'ufficio
della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), e la
Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno
e' utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel
documento.
3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di
soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
4. Il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione
consente, per il
periodo di validita' dello stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per un tempo non
superiore a 20 ore settimanali,
anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6,
comma 1, del testo unico, le
quote d'ingresso definite
nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di
studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per
motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
raggiungimento della maggiore eta'. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in
Italia il diploma di laurea o di laurea
specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in
Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità, di comunicazione anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede questi deve indicare:
a. le proprie generalità complete;
b. il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c. il luogo di residenza;
d.
le
fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento
pensionistico
per
invalidita',
specificandone l'ammontare.;
3. La domanda deve essere corredata da:
a. copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;
b.
copia
della dichiarazione dei redditi o
del modello CUD rilasciato
dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale;
c. certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimento penali in corso;
d. fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30,
comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui all'articolo 9,
comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le
indicazioni di cui al comma
2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche
il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi,
per i quali pure sia richiesta la
carta di soggiorno, e
deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di
coniuge o di
figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita'
dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che
attesta che la traduzione
in lingua italiana dei documenti e'
conforme agli
originali, o sono validati dalla stessa nei casi in
cui gli accordi internazionali
vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio
minore abbia fatto ingresso
sul territorio nazionale con visto di
ingresso per
ricongiungimento familiare;
b) la disponibilita' di
un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale
fine l'interessato deve produrre
l'attestazione
dell'ufficio comunale circa
la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo
unico ovvero il
certificato di
idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita'
sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalita' di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello
deifamiliari e conviventi non a carico..
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata [...] delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. [...] La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1. La
sottoscrizione del ricorso di cui all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad
una autorita'
diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai
funzionari delle
rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso
stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.»..
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve
produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica
italiana del Paese di
appartenenza o di
stabile residenza, che
provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero
dell'interno.
Art. 19-bis
(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri
espulsi).
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in
Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, e' presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di
stabile residenza,
che provvede all'inoltro della stessa al
Ministero dell'interno,
previa verifica dell'identita' e autentica della firma del richiedente nonche' acquisizione della
documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il
rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a
notificare
all'interessato
il provvedimento del Ministero
dell'interno.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1. Il
provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza piu'
vicino, in relazione alla disponibilita' dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico, e' comunicato all'interessato
con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento..
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di
cui al comma 2 sono altresi' dati allo straniero destinatario del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13, comma
5-bis, del testo unico.
Art. 21
(Modalità dei trattenimento)
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal Ministro dell'interno anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l’assistenza, compresa quella igienico - sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico – sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo unico sono istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse Finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione
sociale)
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura dei trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle, risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a. esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);
b. esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26.
c. Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d. verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26
(Convenzioni con soggetti privati)
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a. l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del testo unico.
b. La rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3 lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c. la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a. comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b. effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c. presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d. rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e. comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
a. dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b. dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso dei quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:
a. il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
b. il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
c. l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
d. l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo
unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale
tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per
lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del
testo unico contiene, quale motivazione, la
sola dicitura «per motivi
umanitari» ed e' rilasciato con
modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da
altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti,
anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.
Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento)
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e
civile del minore, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori
stranieri;».
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo,19. comma 2, lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
1. I decreti che definiscono le quote massime di
ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai
sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il
lavoro autonomo. Relativamente alle professioni
sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal
Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni
di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 30
(Sportello
unico per
l'immigrazione)
1. Lo Sportello unico
per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo
unico, diretto da
un dirigente della carriera
prefettizia o da un dirigente
della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo,
da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,
designato dal questore. Lo
Sportello unico viene
costituito con decreto del prefetto,
che puo' individuare anche
piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive
adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma
16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo Sportello
unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24
e 27 del testo unico e
dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il
rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si
avvale anche del sistema
informativo di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche' di
procedure e tecnologie informatiche, in
modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia
dei controlli e speditezza delle procedure.
Art. 30-bis
(Richiesta assunzione lavoratori stranieri).
1. Il datore
di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria
per la concessione del nullaosta al
lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove avra' luogo la
prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalita' previste
dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene
redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti
magnetici o ottici. Essa deve contenere i
seguenti elementi
essenziali:
a)
complete
generalita' del datore di
lavoro, del titolare o legale
rappresentante
dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione
del luogo di lavoro;
b)
nel caso di
richiesta nominativa, le complete generalita' del lavoratore straniero che si
intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso
di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto
delle leggi vigenti e
dei contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili,
riportato anche sulla proposta di
contratto di
soggiorno;
d)
l'impegno
di cui all'articolo 8-bis, comma 1,
che deve risultare anche
nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e)
l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a)
autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla
Camera di commercio, industria ed
artigianato, per le attivita' per le quali tale iscrizione e'
richiesta;
b)
autocertificazione
della posizione previdenziale e fiscale atta a
comprovare, secondo la
tipologia di azienda, la capacita' occupazionale e reddituale del datore
di lavoro;
c)
la
proposta di stipula di un
contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con
orario a tempo pieno o a tempo
parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e,
nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al
minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese
per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla
retribuzione mensile una somma massima pari ad
un terzo del suo importo, la
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di
contratto di soggiorno, che ne deve
determinare la misura. Non si fa luogo
alla decurtazione con
riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il
corrispondente
contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il
trattamento economico tenendo gia' conto che il lavoratore fruisce di un
alloggio messo a disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e'
interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo 31,
comma 4, e della proposta di
contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di
cui ai commi 2 e 3 e' presentata allo Sportello
unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 34,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nullaosta al lavoro e' quello del luogo in
cui verra' svolta l'attivita' lavorativa. Nel caso in
cui la richiesta di nullaosta sia stata
presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o
della sede legale
dell'impresa, lo Sportello
unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore
di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita', della completezza e dell'idoneita' della
documentazione presentata ai sensi del
comma 1, nonche' acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie
e la congruita' del numero delle richieste
presentate, per il medesimo
periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita' economica e alle esigenze
dell'impresa, anche in relazione
agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria
applicabili. La disposizione
relativa alla verifica della congruita'
in rapporto alla capacita' economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro
affetto da patologie o handicap che
ne limitano l'autosufficienza, il
quale intende assumere un
lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di
irregolarita' sanabile o di
incompletezza della documentazione,
lo Sportello unico invita il
datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5,
e 24, comma 2,
del testo unico, per la concessione del nullaosta al
lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione
della documentazione.
Art. 30-ter
(Modulistica).
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le
istanze e le
dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono
definite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Art. 30-quater
(Archivio informatizzato dello Sportello unico)
1. I
soggetti che trasmettono i
dati da acquisire nel sistema informatizzato in
materia di immigrazione, di
cui all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello
unico, le regioni e le province per
il tramite del responsabile del Centro per l'impiego, i
Centri per l'impiego, l'autorita' consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni
provinciali del lavoro e il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti
privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori
extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di
immigrazione, le
caratteristiche e le
ulteriori informazioni da
registrare nell'archivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, sentiti la
Presidenza del
Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti all'archivio informatizzato,
alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio
rispetto a quelle contenute
nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni, e
nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero
dell'interno, sentiti la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali.
5.
L'individuazione dei
soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita' tecniche e procedurali per la consultazione dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione
telematica dei dati e dei documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242,
in modo che, secondo le
concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su
supporto cartaceo e
informatico, anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in
custodia delle
Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art.
30-quinquies
(Verifica
delle disponibilita' di offerta di lavoro presso i
centri per
l'impiego)
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono
trasmesse, anche per via
telematica, dallo Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per
l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori
stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del testo
unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine di 20 giorni
dalla ricezione della richiesta, provvede, per il
tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo
Sportello unico ed al datore
di lavoro i
dati delle dichiarazioni di
disponibilita' pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari
iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione,
ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il
centro per 1'impiego, entro il termine di cui al
comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di lavoro
la disponibilita' di lavoratori residenti sul territorio italiano, la
richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro
comunica, dando atto della valutazione
delle predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al
Centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero.
Art. 30-sexies
(Rinuncia all'assunzione)
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 30-quinquies, comma
2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita' all'impiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, comunica allo Sportello unico e,
per conoscenza, al centro
per l'impiego se intende revocare la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero.
Art. 31
(Nullaosta dello Sportello unico e visto d'ingresso)
1. In
presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa
conferma della richiesta di
nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque,
decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per
l'impiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la
verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore
straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti
del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al
rilascio del nullaosta qualora
il datore di
lavoro a domicilio o
titolare di un'impresa individuale
ovvero, negli altri casi, il
legale rappresentante ed i componenti
dell'organo di
amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti
dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento
che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni
provinciali del lavoro,
tramite procedura telematica, la
verifica dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi,
determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21,
del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al
comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo
Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il
rilascio del nullaosta, la cui validita' e' di sei mesi dalla data del
rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i
dati identificativi del lavoratore straniero e
acquisito il parere del
questore, verifica l'esistenza del
codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo le modalita' determinate con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello
unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo
30-bis, comma 5, trasmette la
documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il
codice fiscale, nonche' il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della
documentazione per via telematica, lo
Sportello unico si avvale del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero
degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il
lavoratore straniero
dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al
fine di consentirgli di richiedere
il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validita' del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di
cui al comma 6, comunica allo straniero la
proposta di contratto di
soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui
all'articolo 5, il visto
d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni
dalla data di richiesta del visto
da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene
informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8
giorni dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo
35
Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di
un elenco dei nominativi e
delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di
concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e,
per quanto concerne la
fattispecie di cui
all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo,
contenente:
a) Paese
d'origine;
b) numero
progressivo di presentazione della domanda;
c)
complete generalita';
d)
tipo
del rapporto di
lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e)
capacita'
professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f) conoscenza
della lingua italiana,
ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra
lingua;
g)
eventuali
propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel
Paese d'origine o in altri Paesi;
h)
l'eventuale
diritto di priorita' per i
lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 24, comma 4, del
testo unico, attestate dalla esibizione del
passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza
dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.
Art. 32-bis
(Liste dei lavoratori di origine italiana)
1. Presso ogni
rappresentanza diplomatico-consolare e' istituito un elenco dei
lavoratori di origine italiana, di
cui all'articolo 21, comma 1, del testo
unico, compilato ed aggiornato secondo le modalita'
previste dall'articolo 32, commi 1
e 2. La scheda, di cui all'articolo 32, comma 2,
contiene, per tali
lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle
Direzioni provinciali del lavoro di
cui all'articolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti
elenchi
Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)
1. I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nullaosta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita' di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31
2-bis. Nell'ipotesi
di richieste numeriche, oltre a quanto previsto
nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Art. 34 (Titoli di prelazione)
1. Con decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di intesa con la
Conferenza
Stato-Regioni,
sono
fissate le modalita' di predisposizione e
di svolgimento dei programmi di formazione e di
istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I
programmi sono presentati al
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, sentito il
Ministero degli affari
esteri, procede all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e all'eventuale approvazione, dando
precedenza ai programmi validati dalle regioni e
che siano coerenti con il fabbisogno da
queste formalizzato ai sensi
dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato di
qualifica ovvero di frequenza
con certificazione delle
competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in
apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Le liste di
cui al comma 2, distinte per Paesi di origine,
constano di un elenco di nominativi contenente il
Paese di origine, le complete generalita', la
qualifica professionale, il
grado di conoscenza della lingua italiana, il
tipo di rapporto di lavoro
preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato,
nonche' l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di
impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione,
tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali
del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli
stranieri, con la richiesta nominativa di
nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nullaosta al
lavoro per tali lavoratori e'
rilasciato senza il
preventivo espletamento
degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di
priorita', rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di
iscrizione nelle liste, ai
fini della chiamata numerica di cui all'articolo 22, comma
3, del testo unico.
6. Nel caso di
richieste numeriche di
nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorita' opera
esclusivamente rispetto ai
lavoratori che non si
trovano nella condizione prevista dall'articolo 24, comma 4, del
testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico,
e' riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai
lavoratori inseriti nell'elenco che abbiano partecipato all'attivita' formativa
nei Paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni,
ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo
unico. Qualora si verifichino
residui nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi
nove mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella
disponibilita' della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i
limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvedera' alla
ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo
conto in via prioritaria delle
richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate
nei programmi di istruzione e formazione professionale
approvati ai sensi del comma 1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' prevedere che, in caso di esaurimento della quota
riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi
dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e' riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale
Art.
35
(Stipula
del contratto di
soggiorno per lavoro
subordinato).
1. Entro 8
giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso
lo Sportello unico competente
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il
lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilita' dell'alloggio, della richiesta di
certificazione d'idoneita'
alloggiativa, nonche' della
dichiarazione di impegno al pagamento
delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di
soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che
viene conservato presso lo Sportello medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e' trasmessa
dallo Sportello unico, ove possibile, in
via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorita' consolare competente, nonche' al datore
di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei
codici fiscali non consegnati nel
termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna,
secondo le modalita' determinate
con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 11, comma 2,
con la contestuale indicazione del dato
relativo al domicilio fiscale dello
straniero.
Art. 36
(Rilascio
del permesso di soggiorno per
lavoro).
1. All'atto della
sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35,
comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al
lavoratore straniero il
modulo precompilato di
richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio
del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello
provvede, altresi', a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis,
del testo unico.
Art. 36-bis
(Variazioni
del rapporto di
lavoro).
1. Per
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 37, deve essere sottoscritto un
nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso
di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di
lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione
del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell'articolo
37, nonche' il trasferimento di
sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
Art.
37
(Iscrizione
nelle liste o
nell'elenco anagrafico
finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido).
1. Quando il
lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve
darne comunicazione allo Sportello
unico e al Centro per
l'impiego competenti entro 5 giorni dalla
data di licenziamento. Il
Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilita',
anche ai fini della corresponsione
della indennita' di mobilita' ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita'
del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore a
sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo all'iscrizione nelle liste di
mobilita' si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il
licenziamento e' disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il
datore di lavoro ne da' comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e
al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato
a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui
all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il
quarantesimo giorno dalla data
di cessazione del rapporto di
lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi'
come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, che attesti l'attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa, esibendo il proprio permesso di
soggiorno.
3. Il Centro per
l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in
tale elenco per il periodo di residua validita' del permesso di
soggiorno e, comunque, ad
esclusione del lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei
mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via telematica,
entro 10 giorni, allo Sportello unico la
data di effettuazione dell'inserimento nelle liste di
cui al comma 1
ovvero della
registrazione
dell'immediata
disponibilita'
del lavoratore
nell'elenco anagrafico di cui al
comma 2, specificando, altresi', le generalita' del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di
soggiorno.
5. Quando, a
norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha
diritto a rimanere nel territorio
dello Stato offre il
termine fissato dal permesso
di soggiorno, la questura rinnova il
permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla
data di iscrizione nelle liste di
cui al comma 1 ovvero di
registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e'
subordinato all'accertamento,
anche per via telematica, dell'inserimento dello
straniero nelle liste di
cui al comma 1
o della registrazione nell'elenco di cui al
comma 2. Si
osservano le disposizioni dell'articolo
36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al
comma 5, lo straniero deve lasciare il
territorio dello Stato,
salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per
lavoro ovvero abbia diritto al permesso di
soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 38
(Accesso al lavoro stagionale)
1. Il
nullaosta al lavoro
stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di
gruppi di lavori di
piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validita'
da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del
contratto di soggiorno. Il
nullaosta e' rilasciato dallo Sportello unico, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di
assunzione del datore di lavoro, con le modalita' definite dagli articoli 30-bis e
31, commi 1, limitatamente
alla parte in cui si prevede la
richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6
e 7, e
nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di
cui all'articolo 24, comma 4, del testo
unico;
1-bis. In caso di
richiesta numerica, redatta secondo le modalita' di
cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede
all'immediata comunicazione della stessa, anche per via telematica,
al Centro per l'impiego competente che, nel termine di 5 giorni,
verifica l'eventuale disponibilita' di lavoratori nazionali, comunitari o
extracomunitari
regolarmente iscritti nelle
liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in
cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui
agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti
della meta'.
1-ter. In caso di
certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della
richiesta di nullaosta o, comunque,
nel caso di decorso di 10
giorni senza alcun riscontro da parte
del Centro per l'impiego, lo Sportello unico da' ulteriore corso
alla procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello Unico si confotma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.
6. [soppresso]
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art. 38-bis
(Permesso pluriennale per lavoro stagionale).
1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo
5, comma 3-ter, del testo unico, puo' richiedere il
rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in
favore del medesimo lavoratore.
Lo Sportello unico, accertati i
requisiti di cui al medesimo
articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalita' di cui all'articolo
38.
2. Il nullaosta triennale e'
rilasciato con l'indicazione
del periodo di validita', secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del testo
unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i
visti di ingresso per le
annualita' successive alla prima sono concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di
lavoro, che provvede, altresi', a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8
giorni dalla data di
ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si
reca presso lo
Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le
disposizioni dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali
avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta
pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati
in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi
a quello di rilascio.
Art. 39.
(Disposizioni
relative al lavoro autonomo).
1. Lo straniero
che intende svolgere in Italia attivita' per le
quali e' richiesto il possesso di
una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o
albo, ovvero la
presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni
altro adempimento amministrativo e' tenuto
a richiedere alla competente
autorita' amministrativa, anche tramite
proprio procuratore, la
dichiarazione che non
sussistono motivi ostativi al
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le
procedure previsti per il rilascio
dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le
attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o
tecniche, il Ministero delle attivita'
produttive o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle
capacita' professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La
dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e
i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto,
salvo, nei casi di conversione
di cui al comma 9,
l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto
permesso di soggiorno.
3. Anche per le attivita' che non richiedono il
rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero e'
tenuto ad acquisire
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per il
luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o
presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la
disponibilita' delle risorse
finanziarie occorrenti per
l'esercizio
dell'attivita'. Tali parametri si
fondano sulla disponibilita'
in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla
capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno
sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di
cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano
operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno
tre anni.
5. La dichiarazione di
cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il
suo rilascio, nonche' l'attestazione
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2
entro 20 giorni dalla data
di ricevimento, previa verifica
che non sussistono, nei confronti dello
straniero, motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno
nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro autonomo. La
dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo
procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed
il nullaosta di cui ai commi
2, 3 e
5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la
quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo
unico, previo accertamento dei
requisiti
richiesti sulla base della normativa e
della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o
consolare, nel
rilasciare il visto, ne
da' comunicazione al
Ministero dell'interno,
all'INPS e all'INAIL e
consegna allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al
rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Art. 40.
(Casi
particolari di ingresso per lavoro).
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e'
rilasciato, fatta
eccezione per i lavoratori di cui
alle lettere d) e r-bis) del comma 1
del medesimo articolo, senza il
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalita'
previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro e'
rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di
legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un
periodo superiore a quello del
rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto
limite biennale, se prevista, non
puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e
21 il nullaosta al lavoro
viene concesso a
tempo indeterminato. La
validita' del nullaosta deve
essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a),
12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo
unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello
unico. Ai fini del visto d'ingresso
e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al
lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla
data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere
del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi,
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico,
i piu' elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico,
il visto d'ingresso e il permesso
di soggiorno per gli stranieri di cui al
presente articolo sono rilasciati per il
tempo indicato nel nullaosta
al lavoro o,
se questo non e' richiesto, per il tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessita'.
5. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si
riferisce ai dirigenti o al
personale in possesso di conoscenze particolari che,
secondo il contratto
collettivo nazionale di
lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente
specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel
rispetto degli impegni derivanti
dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia
con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il
trasferimento temporaneo, di
durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e
predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le eventuali
proroghe, la durata complessiva di
cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il
nullaosta al lavoro e'
subordinato alla richiesta di
assunzione anche a tempo indeterminato dell'universita' o dell'istituto di
istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il
possesso dei requisiti professionali necessari per
l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il
personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere
presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in
caso di assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche' del titolo di studio o attestato
professionale di traduttore o
interprete,
specifici per le
lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da
una scuola statale o da ente pubblico o altro
istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello
Stato del rilascio,
debitamente vistati, previa
verifica della legittimazione dell'organo
straniero al rilascio dei predetti documenti, da
parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari
competenti.
8. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il
contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare. Il nullaosta al lavoro non puo' essere rilasciato a
favore dei collaboratori
familiari di cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27
del testo unico, si riferisce
agli stranieri che, per finalita' formativa, debbono svolgere in unita' produttive
del nostro Paese:
a)
attivita'
nell'ambito di un rapporto
di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale, ovvero
b)
attivita'
di addestramento sulla base
di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione
dalla quale dipendono.
10. Per le
attivita' di cui alla lettera a) del comma 9 non e'
richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di
studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei
soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.
142, nei limiti del
contingente annuo determinato ai
sensi del comma 6
dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai
sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, vistato dalla regione. Per le attivita' di cui al
comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su
richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgera' l'attivita'
lavorativa a finalita' formativa. Alla richiesta deve essere allegato un
progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato
dalla regione.
11. Per i
lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il
nullaosta al lavoro puo' essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o
straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali,
e puo' riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di
lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di
opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di
lavoratori. L'impresa estera
deve garantire lo stesso
trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori
italiani o comunitari nonche'
il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento
italiano.
12. Per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da
societa' straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera
per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si
osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non e' necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e
con procedure semplificate definite con le istruzioni di
cui all'articolo 5,
comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle
acque territoriali o
staziona in un
porto nazionale. In caso di sbarco,
si osservano le disposizioni in vigore per il
rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per
il rilascio dei visti di transito.
13.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego in Italia, di
gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere
determinate o per la prestazione di
servizi oggetto di
contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere residenti in
Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta
al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il
visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o
alla prestazione del
servizio, previa comunicazione, da parte del datore di
lavoro, agli organismi
provinciali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative nel settore interessato.
L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in
trasferta sul territorio
italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai
lavoratori italiani o comunitari, nonche' il
versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere l), m), n) e o),
del testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e'
rilasciato dalla Direzione generale per l'impiego -
Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e
dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un
periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di
cui alla lettera n), puo' essere concessa, sulla base di documentate esigenze,
soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la
prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e'
comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove
ha sede legale l'impresa, ai
fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che effettuano
prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a 90
giorni, sono rilasciati al
di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli
artisti interessati non possano
svolgere attivita' per un produttore o
committente di spettacolo
diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice
fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o
dilettantistico, della societa'
destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa
di assenso e'
richiesta anche quando si
tratti di prestazione di
lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa d'assenso e'
comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societa' destinataria delle prestazioni sportive, ai
fini della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di
assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al
fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima
federazione.
17. Gli ingressi
per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al
fine dell'applicazione
dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle
stagioni sportive
federali e non si
applicano agli allenatori ed
ai preparatori atletici. Lo
straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo'
essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27,
comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi
in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un
cittadino
extracomunitario minore, la
richiesta della
predetta
dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla federazione
sportiva
nazionale di appartenenza della societa' destinataria della prestazione
sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera q), del
testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro
non e' richiesto.
20. Per gli
stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in
vigore, per un periodo non superiore ad
un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla
pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilita' di giovani, il
nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a
tre mesi. Nel caso di
stranieri che giungono in
Italia con un visto per
vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, il nullaosta al
lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a
richiesta del datore di
lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non piu' di
tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le
strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione
di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la struttura sanitaria pubblica o
privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di
nullaosta, qualora gestiscano
direttamente l'intera
struttura sanitaria o un reparto o un servizio della
medesima.
22. Gli stranieri
di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del testo unico possono far ingresso in
Italia anche per effettuare
prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al
di fuori delle quote stabilite con decreto di
cui all'articolo 3,
comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale e', preventivamente, sottoposto
alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente,
il programma negoziale non
configura un rapporto di lavoro
subordinato, rilascia la
corrispondente certificazione. Tale certificazione, da
accludere alla relativa richiesta, e' necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente
disposizione.
23. Il nullaosta al
lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in
costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente,
della certificazione comprovante
il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non puo'
essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo
rapporto di lavoro a condizione che la
qualifica di assunzione coincida con quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti
l'articolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli
36-bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 5
Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
1. Gli
uffici della pubblica
amministrazione, che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo
svolgimento di un attivita' di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che
ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso
di soggiorno e' utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da
quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio e' effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di
rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni
concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del
testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma
dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata dei permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non
iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni
sanitarie urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del,
testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni
sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina dei territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro
pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede
il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari
esteri, di cui
all'articolo 5, comma 3,
alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla
questura, allegando la seguente documentazione:
a)
dichiarazione
della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la
durata dell'eventuale degenza prevista,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b)
attestazione
dell'avvenuto deposito di
una somma a titolo
cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra' corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra'
essere versato alla struttura prescelta;
c)
documentazione
comprovante la disponibilita' in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese
sanitarie e di quelle di
vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 44-bis
(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di
studio e ricerca).
1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale, per
motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalita' definite
dall'articolo 39 del testo unico e dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio
nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal
decreto del Ministro degli
affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in
favore dei cittadini stranieri:
a) maggiori di
eta', che intendano seguire corsi superiori di
studio o d'istruzione tecnico-professionale, a
tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in
Italia con la
formazione acquisita nel Paese di
provenienza, accertate
le disponibilita' economiche di
cui all'articolo 5, comma
6, nonche' la
validita' dell'iscrizione o
pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di eta', comunque, maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o
tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o
paritarie o presso istituzioni
accademiche, nell'ambito di programmi di
scambi e di
iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al di fuori di
tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai
maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche'
accertata l'esistenza di
misure di adeguata tutela del minore e
la rispondenza del
programma scolastico da
seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in
Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse
di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali
italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma
3.
4. E' consentito
l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al
comma 3 e per motivi di
preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale
attivita' di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1,
lettera c), del testo unico. Analogo visto è accordato al
coniuge e ai
figli minori al seguito, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di
studio che intende frequentare corsi di formazione
professionali organizzati da enti
di formazione accreditati, secondo le
norme attuative dell'articolo 142, comma 1,
lettera d), del decreto
legislativo 31
marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o,
comunque, alla certificazione delle
competenze acquisite, di
durata non superiore a 24 mesi, puo' essere autorizzato all'ingresso nel
territorio nazionale, nell'ambito del
contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di
cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i
tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera
a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislatvo 28 agosto l997, n.
28l, e successive modificazioni, da emanarsi entro il
30 giugno di
ciascun anno, e' determinato
il contingente annuale degli
stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al
comma 5, ovvero a svolgere i
tirocini formativi. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e,
comunque, non oltre il 30
giugno, rilasciano i visti di cui
al comma 5, previa verifica
dei requisiti previsti dal medesimo comma.
Il numero di
tali visti viene portato in detrazione dal
contingente annuale indicato nel
predetto decreto. Per le annualita' successive, si applicano le stesse modalita', ma il
numero dei visti rilasciabili
anteriormente alla data di pubblicazione del decreto
annuale di programmazione e,
comunque, non oltre il 30
giugno di ciascun anno, non puo' eccedere il numero dei visti
rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la
pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga
effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel secondo semestre di
ciascun anno, puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente.
Art. 45
(Iscrizione scolastica)
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle università)
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parita'
di trattamento con gli
studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.
390, compresi gli interventi
non destinati alla generalita' degli studenti, quali
le borse di studio, i
prestiti d'onore ed
i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 4 della
stessa legge n. 390 del 1991, che
prevede criteri di valutazione del merito
dei richiedenti, in
aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto
dei tempi previsti dall'ordinamento
degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri e'
valutata secondo le
modalita' e le
relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi
documentazione rilasciata dalle
competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e
tradotta in lingua italiana
dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in
Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture -
Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli
studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1. Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini.
Art. 48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
1. I cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente;
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2,
per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro
competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di
una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le
modalita' di svolgimento della
predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi
presso le quali la stessa deve essere
acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e
delle province autonome;
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. [soppresso]
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici
nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di
abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere
acquisito il preventivo parere del
Ministero della salute; il parere negativo
non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli
elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e
dei Paesi dell'Unione europea.»;
8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il
professionista deve
iscriversi al relativo albo professionale,
ove esistente. Trascorso
tale termine, il decreto di riconoscimento
perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o
in collegi, il decreto di
riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a
fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del
rilascio.
Art. 51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati)
1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il
registro delle associazioni,
degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri
immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due
sezioni:
a)
nella
prima sezione sono iscritti
associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali, per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a. forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b. obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c. sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d. esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta dei rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b. dettagliata relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c. copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d. eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e. ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli stranieri;
f. dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante, e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. [abrogato]
4. [abrogato]
5. Nell'ambito del registro di cui alle articolo 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentino un curriculum attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione dalla quale risultino:
a. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie.
b. La disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettività.
c. I rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.
d. La descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate, prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi.
e. L'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative. L'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli ordini di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione dei registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
(Iscrizione nel Registro)
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art. 55
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che, assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e disomogeneità a livello territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali, assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
(Organismo nazionale di coordinamento).
1. L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari dei C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi composti:
a. dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;
b. dal Presidente della provincia;
c. da un rappresentante della regione;
d. dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e. dal Presidente della camera di commercio, industria. artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f. da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g. da almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h. da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano per la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a. una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinazione dall'afflusso di immigrati;
b. una quota pari al 20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l’accesso ai fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a. della presenza degli immigrati sul territorio;
b. della composizione demografica della popolazione immigrata e dei rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c. delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio - economica delle aree di riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
a. favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b. promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c. prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d. tutelare l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e. consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto. sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio - economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59
(Attività delle regioni e delle province autonome)
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto Sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del Finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi Finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente regolamento.
Art. 60
(Attività delle Amministrazioni statali)
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione dei Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
(Disposizione transitoria)
1. La condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore dei presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 61-bis
(Sistemi
informativi).
1. Per
l'attuazione dei procedimenti
del testo unico e del regolamento, le
amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi
indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la
razionalizzazione e l'interconnessione
tra le pubbliche amministrazioni, nonche' dei sistemi informativi e
delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e
procedurali per
l'accesso e la
trasmissione di dati e
documenti tra i sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinate con i provvedimenti
previsti nel regolamento di
attuazione, di cui all'articolo 34, comma 2, della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le
procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche,
le questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 34, comma 2, della
legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalita' di funzionamento
dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1999
Ciampi
Presidente del Consiglio dei Ministri: D'Alema
Ministro per la funzione pubblica: Piazza
Ministro per gli affari regionali: Belillo
Ministro per la solidarietà sociale: Turco
Ministro per le pari opportunità: Balbo
Ministro degli affari esteri: Dini
Ministro dell'interno: Russo Jervolino
Ministro di grazia e giustizia: Diliberto
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Amato
Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer
Ministro dei trasporti e della navigazione: Treu
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani
Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Salvi
Ministro della sanità: Bindi
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Zecchino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 29, con esclusione del comma 3 dell'art. 29, del comma 6 dell'art. 50 e dell'art. 51, ai sensi della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 1999.
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