Pubblichiamo il testo unico sull'immigrazione nella versione modificata prima dalla Legge Bossi-Fini (L. 189/2002), dal c.d. pacchetto sicurezza (D.L. 92/2008 conv. dalla L. 125/2008) e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(Altalex, 25 agosto 2009 - http://www.altalex.com/index.php?idnot=836)
Testo unico delle disposizioni
concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario)
Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 380/1998, dal D.lgs. n. 113/1999, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, dalla Legge n. 189/2002, dalla Legge n. 289/2002, dal D.lgs. n. 87/2003, dal D.L. n. 241/2004, dal D.L. n. 144/2005, dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154, dal D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo
1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme
della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie,
le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998,
le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno
1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il
seguente decreto:
TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Àmbito di applicazione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione
dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 .
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento
di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera
o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento
con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti
e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia
e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di
cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale
interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica
sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei
modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in
ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui
provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si
tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei
cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è
comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis (1)
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza
del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari
regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1)
Articolo inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 3
Politiche migratorie.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui
risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico. (1)
2. Il documento programmatico indica le azioni e
gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato,
nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone,
purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile
strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro
il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato. (2)
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello
Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli
enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie. (3)
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di
cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
(1)
Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Le parole finali “nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato”
sono introdotte dall’art. 10-ter della legge 26 febbraio 2010, n. 25
(3) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento
dal territorio dello Stato
Capo I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Articolo 4
Ingresso nel territorio dello Stato.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza
dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del
visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. (1)
3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché
la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,
anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone o che risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva, adottata (2) a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. (3)
Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III,
capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela
del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. (4)
Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (5)
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di
lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto
di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico,
di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di
attuazione.
(1)
Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Parole inserite dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(3) Periodo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(4) Periodo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Periodo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
Art. 4-bis. (1)
Accordo di integrazione.
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini
italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione
italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e
culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con
l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di
integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita
dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione
dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari,
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè
dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1)
Articolo inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 5 (1)
Permesso di soggiorno.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione
può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case
di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato
fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce
altresì le modalità del versamento nonchè le modalità di attuazione della
disposizione di cui all’articolo 14-bis,
comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il
rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari. (2)
3. La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei
limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o
nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;]
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il
permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;]
e) superiore alle necessità specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente
testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può
avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per
l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al
Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare
di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere
superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta
giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. (3)
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai
sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita'
dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale. (4)
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello
straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne
per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. (5)
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si
accerti la violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. (6)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. (7)
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o
una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati (8), è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato
o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto
ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico.
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(3) Periodo così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Periodo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
(5) Comma inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5 e da ultimo modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(8) Parole inserite dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 5-bis (1)
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio
del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è
sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello
unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione.
(1)
Articolo inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2
, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite
a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione. (1)
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, (2) i documenti inerenti al
soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo,
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione
e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e
con l’ammenda fino ad euro 2.000. (3)
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità
personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici. (1)
5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari,
il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato
agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono
essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso
di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
(1)
Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Parole inserite dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18
giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o
il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza .
2. La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta
ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o
presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro. (1)
(1)
Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Articolo 9 (1)
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,
di un permesso di soggiorno in corso di validita', che dimostra la
disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)
e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda
unita' sanitaria locale competente per territorio, puo' chiedere al questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per
se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni
dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana,
le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. (2)
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni
consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla
convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene
conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai
fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresi' della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma
1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere
d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al
comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte
di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di
quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un
periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo' riacquistarlo,
con le stesse modalita' di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di
cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti
non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno
per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere
disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'eta' dell'interessato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con
il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lavorativa subordinata o
autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non e'
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di
quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di
quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato.
(1)
Articolo così sostituito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
(2) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 9-bis (1)
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e
26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello
unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in
possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al
doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il
periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato
un permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato
membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo
straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e'
consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si
prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3
e' rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta' dell'interessato, della
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con
il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6
e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta
giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
(1)
Articolo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 3.
Capo II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito
dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. (1)
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista
l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 7 aprile 2003, n. 87.
Art. 10-bis (1)
Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero
si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonchè di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Al
procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274.
4. Ai
fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del
comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il
giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale.
6. Nel
caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
(1) Articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 11 (1)
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità
con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o
convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana
le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'àmbito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti
delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone
di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi
straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici
necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire
l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto
con il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004
e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture,
utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
(1)
Articolo così modificato dal D.lgs. 19 ottobre 1998, n. 380, dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189
e dal D.L 14 settembre
2004, n. 241.
Articolo 12 (1)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona. (2)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di
bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente
l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni
persona nel caso in cui:
a) il
fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato
di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso
o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la
permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o
più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la
disponibilità di armi o materie esplodenti. (2)
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo
due o più delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del
medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (2)
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo
alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di
cui ai commi 1 e 3:
a) sono
commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di
trarne profitto, anche indiretto. (2)
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato
che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per
la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo
le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione
delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio
l’arresto in flagranza. (2)
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari. (3)
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (3)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà
alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile,
salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei
beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione
e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. (4)
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate
al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia,
di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di
esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati
alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia
dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha
fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito
di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di
polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi
della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle
altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo.
(1)
Articolo così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51,
dalla Legge 30 luglio
2002, n. 189 e dal D.L.
14 settembre 2004, n. 241.
(2) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(4) Comma inserito dal Decreto
Legge 23 maggio 2008, n. 92 e successivamente così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 13 (1)
Espulsione amministrativa.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e'
stato chiesto il rinnovo; (2)
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine. (3)
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. (3) In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo
14.
3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare
in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto
a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la
prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies.
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307
del codice di procedura penale.
[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo
12 del presente testo unico.]
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto
di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis.
Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla
convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al
settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della
definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in
uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato
adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in
uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è
concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore
entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione
dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso,
il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma l
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito
del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.]
[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può
essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in
tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte
alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete.]
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione
da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non
si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento,
ai sensi dell'articolo 29. (5)
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal
giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. (6)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis
è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di
flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
(1)
Articolo così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51,
dalla Legge 30 luglio
2002, n. 189, dal D.L.
14 settembre 2004, n. 241 e dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(2) Lettera così sostituita dal D.L. 15 febbraio 2007, n.
10.
(3) Periodo così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
(4) Comma inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
(5) Periodo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
(6) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 2005,
n. 466 ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente
periodo nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo
12 dellla Legge 30 luglio
2002, n. 189.
Articolo 13-bis (1)
Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in
camera di consiglio.
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è
tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il
provvedimento. (2)
2. L'autorità che ha emesso il decreto di
espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel
procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile
per Cassazione.
(1)
Articolo inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Comma così modificato dal D.L 14 settembre 2004, n.
241.
Articolo 14
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica .
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in
ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per
la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento. (1)
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera
di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro permanenza temporanea ed assistenza di cui
al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. (2)
5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. (2)
Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del
cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice
di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. (3)
Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante che
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al
periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di
sessanta giorni. (3)
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a
centottanta giorni. (3)
Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace. (3)
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale
struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla
frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque
giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle
conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio
dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna
all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici
della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,
nonchè per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza. (4)
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane
illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito
dal questore ai sensi del comma 5-bis,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c),
ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o
annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se
l’espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più
di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la
richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si
è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis.
Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3. (4)
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione
di cui al comma 5-ter e di un nuovo
ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis,
che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui al comma 5-ter, terzo e
ultimo periodo. (4)
5-quinquies.
Per i reati previsti ai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater si
procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del
fatto. (4)
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di
cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree,
strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le
intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
(1) Comma
così modificato dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Periodo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 14-bis. (1)
Fondo rimpatri.
1. È istituito, presso il Ministero dell’interno,
un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del
gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all’articolo
5, comma 2-ter, nonchè i
contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all’articolo 5,
comma 2-ter, è assegnata allo
stato di previsione del Ministero dell’interno, per gli oneri connessi alle
attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di
soggiorno.
(1)
Articolo inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 15 (1)
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis.
Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva
sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura
di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione.
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 16 (1)
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni
e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della
pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, (2)
può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo
non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero
i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore
nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al
comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e
sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della
pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
(1)
Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Parole inserite dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 17
Diritto di difesa.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento
penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario
per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte
offesa o dell'imputato o del difensore.
(1)
Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Capo III
Disposizioni di carattere umanitario
Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione
o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno,
o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le
modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di
studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998 .
Articolo 19
Divieti di espulsione e di respingimento.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo
il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con
il coniuge, di nazionalità italiana ;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. (1)
(1) La
Corte costituzionale con sentenza
27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera "nella parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
(2) Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per
la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati,
sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro
da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Articolo 21 (1)
Determinazione dei flussi di ingresso.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e
art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini
destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate
in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti
in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché
agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili
delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono
rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento.
4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti
in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter.
Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta
delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Nell'àmbito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per
il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 22 (1)
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento
da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica
le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche
per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare
competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare
allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da
500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è
competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato
di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari»,
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice
fiscale. (2)
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o
il master universitario di
secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio,
può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (3)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato. (4)
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e
di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.
(1)
Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n.
289.
(3) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(4) Comma così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
Articolo 23 (1)
Titoli di prelazione.
1. Nell'àmbito di programmi approvati, anche su
proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi
3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del
presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
(1)
Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 24 (1)
Lavoro stagionale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti
giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.
(1)
Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 25 (1)
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei
contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli àmbiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso.
(1)
Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 26 (1)
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri
non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio
dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato
dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche
societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della
singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi
e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente
in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi
ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti
i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce,
nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero
la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e
4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui
agli articoli precedenti, autorizzati nell'àmbito delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle
seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato
membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere
in Italia un incarico accademico; (1)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le
predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e
quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e
delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa
quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali
in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di
giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. (2)
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato
membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di
lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la
regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza
e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di
lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno. (3)
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da
parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall’articolo 5-bis.
La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico
per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello
unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi
dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del
questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico
per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. (4)
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che
hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica
richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria. (4)
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico
ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima
che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati
alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti.
5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e
del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
(5)
(1)
Lettera così sostituita dal D.Lgs. 9 gennaio 2008, n.
17.
(2) Lettera inserita dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma inserito dal D.L.
15 febbraio 2007, n. 10.
(4) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(5) Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
Art. 27-bis (1)
Ingresso e soggiorno per volontariato.
1. Con decreto del Ministero della solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da
emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai
sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il
soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la
partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito
nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad
una delle seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione
promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni
del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare
tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere
alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per
tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del
percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza
sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena
responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del
volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di
ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per
le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano
stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del
programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge
il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura
il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma
1, rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per
l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e'
richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla
osta.
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle
disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma
per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite
direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso
puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile
in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a
diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della
presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.
(1)
Articolo inserito dal D.Lgs.
10 agosto 2007, n. 154.
Art. 27-ter (1)
Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori
a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e'
consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore,
che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita'
e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e'
disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra
l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che
svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base
sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza
dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio
di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione
dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero
consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale
condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi
all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle
norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il
progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il
progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione
dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una
copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle
risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il
rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse
mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno
sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza
assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero
l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di
ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di
ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza
di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale,
rilascia il nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al
rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del
rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze
consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e'
rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato,
ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e
consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento
alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione
del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita
l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di
permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una
borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i
titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di
soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per
richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono
essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere
attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione
e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di
ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce,
lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea
puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la
ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e'
richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e'
sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di
ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La
comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza
stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la
disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria
valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi
superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del
permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.
(1)
Articolo inserito dal D.Lgs.
9 gennaio 2008, n. 17.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Articolo 28
Diritto all'unità familiare.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita'
familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. (1)
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176.
(1)
Comma così modificato dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
Articolo 29 (1)
Ricongiungimento familiare.
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento
per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati,
a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute. (2)
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della
mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a
spese degli interessati. (3)
1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui
si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. (4)
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore
a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di
ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di
età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è
sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; (5)
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno
sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o
piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il
ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di
protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente. (6)
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo
il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con
cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7)
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e'
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti
di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con
l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dell’altro genitore. (8)
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore,
rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i
minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa
ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del
familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e'
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta
giorni dalla richiesta. (8)
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che
il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte
ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
(1)
Articolo così sostituito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(2) Comma così sostituito dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n.
160.
(3) Comma inserito dal D.Lgs.
3 ottobre 2008, n. 160.
(4) Comma inserito dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(5) Lettera così sostituita dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Lettera così sostituita dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n.
160.
(7) Lettera inserita dal D.Lgs.
3 ottobre 2008, n. 160.
(8) Comma così sostituito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 29-bis
Ricongiungimento familiare dei rifugiati
1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo
status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le
medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo
29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29,
comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status,
ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta
inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche
in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo'
essere fatto ricorso, altresi', ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non puo' essere motivato unicamente dall'assenza di documenti
probatori.
3. Se il rifugiato e' un minore non accompagnato,
e' consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.
(1)
Articolo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
Articolo 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo
della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis.
Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole. (1) La richiesta di rilascio o di rinnovo
del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e'
rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. (2)
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, [ovvero
con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9,]
(3) è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o
per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro. (4)
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli
altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie
il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
(1)
Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(2) Periodo inserito dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
(3) Parole soppresse dal D.lgs.
8 gennaio 2007, n. 3.
(4) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 31
Disposizioni a favore dei minori.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore della straniero con questi
convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il
quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui
convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e
segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età,
ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni
di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono
comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
Articolo 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero
nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31,
commi 1 e 2, e, fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, ai minori
che sono stati affidati (1) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso
al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non
sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, (2) che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (3)
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età
del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio
ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato. (3)
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. (3)
(1)
Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Parole inserite dalla Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 33
Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi
della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a
sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane,
nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. (1)
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. (2)
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso il Dipartimento medesimo.
(1)
Comma così sostituito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione,
alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria
Articolo 34
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei
minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari
a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari
di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere
per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione
alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le
modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al
comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Articolo 35
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5
e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L.
29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6
marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti,
fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte
dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio
il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti,
si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Articolo 36
Ingresso e soggiorno per cure mediche.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche
in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati
devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto
deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile
delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento
di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e
alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle
spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile
finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
Capo II
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e
professione
Articolo 37
Attività professionali.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio
delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo
dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento
dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la
parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Articolo 38
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.
(Legge 6
marzo 1998. n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e
5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è
garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura
e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3
sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni
degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e
gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il
titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni
ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.
Articolo 39
Accesso ai corsi delle università.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata
la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e
con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo
3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con
gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività
di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con
l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero
ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di
attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di
tale permesso; (1)
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente
articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso
all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo
schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed
europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di
soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea,
in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento
superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi
senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro
Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche'
abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico
e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato
di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in
uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle
autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di
studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e'
effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto. (2)
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste
qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una
parte di esso si svolga in Italia. (2)
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un
anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché
agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l'ingresso per studio. (3)
(1)
Lettera così sostituita dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n.
154.
(2) Comma inserito dal D.Lgs.
10 agosto 2007, n. 154.
(3) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189
e poi modificato dal D.L.
14 settembre 2004, n. 241.
Art. 39-bis (1)
Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale.
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per
motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione,
dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di
istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi
nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme
di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi
di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari
esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita'
e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la
frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
(1)
Articolo inserito dal D.Lgs.
10 agosto 2007, n. 154.
Capo III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Articolo 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea,
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. [Il sindaco, quando vengano individuate
situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza
di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni] (1)
1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo
unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. (2)
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli
ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri
e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto
e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato
ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
[5. Le regioni concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la
disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo
politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a
fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di
un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità
previsti dalla legge regionale.] (3)
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o
di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e
al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione. (4)
(1)
Periodo abrogato dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma inserito dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma abrogato dalla Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(4) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 41
Assistenza sociale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e
delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti .
Capo IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni
e istituzione del fondo per le politiche migratorie
Articolo 42 (1)
Misure di integrazione sociale.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati
dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua
e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di
integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o
della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche
e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o
provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione
di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori
degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti
previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che
impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un
organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di
studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni
degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri:
a)
rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui
al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b)
rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e
delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è
nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e
g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei
consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi
4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
(1)
Articolo così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
Articolo 43
Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le
pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che
nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un
cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo
discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad
una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una
determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti
non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Articolo 44
Azione civile contro la discriminazione.
(Legge 6
marzo 1988, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare
la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato,
anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e
ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a
sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca
i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del
codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il
giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche
non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma
6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche
a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un
atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base
del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di
lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle
regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto
la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi
più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai
fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Articolo 45
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno
1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per
l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì
le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento
di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del
Fondo .
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con
particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente
testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali,
formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal
regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non
successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Articolo 46
Commissione per le politiche di integrazione.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le
politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per
il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli
immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche
per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo
di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. (1)
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo
45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della
medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per
lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la
commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni
e degli enti locali.
(1)
Comma così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
TITOLO VI
Norme finali
Articolo 47
Abrogazioni.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n.
943, ad eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.
943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre
1991, n. 390, restano soppresse le parole:
«, sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana
e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni
previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in
vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno
1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
Articolo 48
Copertura finanziaria.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge
6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni
per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a
lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 49 (1)
Disposizioni finali e transitorie.
(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni
della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a
dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di
identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il
collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale
della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione
del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano
presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal
medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi
ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di
lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità
ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma
1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di
spesa ivi previsto.
2-bis.
Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone
detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
(1)
Comma così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.